Aula di tribunale con scatole di contratti sul banco della banca e un solo documento in mano all'avvocato dell'investitore

Obblighi informativi della banca: la Cassazione ammette la prova contraria fondata sull’esperienza dell’investitore

Con l’ordinanza n. 20364 del 17 giugno 2026, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata sul tema della responsabilità dell’intermediario finanziario per violazione degli obblighi informativi, precisando un punto che riguarda chi ha investito tramite una banca o una SIM e valuta un’azione di risarcimento per un’operazione rivelatasi rischiosa. La presunzione di nesso causale tra la violazione informativa e il danno subito dall’investitore non è assoluta e può essere superata dalla prova, a carico dell’intermediario, che l’investitore avrebbe comunque compiuto l’operazione anche conoscendone pienamente i rischi.

Quando la violazione informativa non giustifica la risoluzione del contratto

La Corte ha affermato che l’inadempimento agli obblighi informativi “può ritenersi di scarsa importanza” quando risulta che “l’investitore avrebbe comunque compiuto l’operazione anche in presenza del pieno adempimento di tali obblighi”. La presunzione di nesso causale tra violazione e danno, ha precisato la Cassazione, “non è assoluta e può essere superata da elementi di segno contrario”. Con questa pronuncia la Corte si discosta da un orientamento più rigido, che tendeva a considerare la mancata informazione sempre lesiva per l’investitore a prescindere dal caso concreto.

L’esperienza dell’investitore non basta da sola

Sul ruolo dell’esperienza pregressa la Cassazione non introduce un automatismo a favore della banca. L’esperienza dell’investitore rileva come uno dei possibili elementi da cui desumere la sua piena consapevolezza del rischio, dato che, si legge nell’ordinanza, “la consapevolezza può discendere da fattori esterni, quale l’accertata elevata esperienza dell’investitore”. Non è però sufficiente una generica propensione al rischio dedotta da operazioni passate, perché anche l’investitore più esperto ha diritto a valutare ogni nuova operazione alla luce dei fattori di rischio specifici che l’intermediario è tenuto a comunicare. È l’intermediario a dover fornire, caso per caso, la prova concreta, non deduzioni generiche sul profilo del cliente, che quella specifica operazione sarebbe stata comunque compiuta anche a fronte di un’informativa completa.

Cosa cambia in pratica per chi valuta un’azione contro la banca

Per chi ha subito perdite su prodotti finanziari collocati senza un’informativa adeguata sui rischi, la pronuncia non chiude la strada al risarcimento, ma la rende più esigente sul piano probatorio quando l’intermediario solleva l’eccezione. L’onere di dimostrare che la violazione informativa non ha inciso sulla scelta dell’investimento resta a carico della banca, non del cliente. Allo stesso tempo, chi agisce in giudizio deve considerare che una storia di investimenti pregressi analoghi, se documentata dalla banca con elementi concreti riferiti a quella specifica operazione, può essere valorizzata dal giudice per escludere la risoluzione del contratto o ridimensionare il risarcimento. Conservare la documentazione relativa all’operazione contestata, le informative effettivamente ricevute e gli elementi che la distinguono da investimenti precedenti resta quindi decisivo per chi intende far valere la violazione informativa in giudizio.

La pronuncia riguarda specificamente i casi in cui la banca dimostra, con elementi concreti riferiti alla singola operazione, che l’investitore avrebbe agito comunque allo stesso modo. Per chi non ha un profilo di investitore esperto, o per operazioni su cui l’intermediario non riesce a fornire questa prova puntuale, la tutela ordinaria contro il difetto di informativa resta piena.

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