GAMING & BETTING · DIRITTO DEL GIOCO A DISTANZA

Gioco a distanza e scommesse online

Conti sospesi, prelievi bloccati, vincite contestate e limitazioni a chi scommette con metodo.
Assistiamo giocatori, scommettitori professionali, tipster e operatori nei rapporti con i concessionari e con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il punto di partenza

Le fonti del rapporto di conto gioco e gli obblighi del concessionario

Quando il concessionario sospende senza motivo un conto gioco, prolunga oltremodo le verifiche documentali o non dà seguito a una richiesta di prelievo, richiama normalmente le proprie condizioni contrattuali. Tali condizioni, tuttavia, non costituiscono l’unica fonte di disciplina del rapporto.

La raccolta del gioco a distanza è esercitata in forza di una concessione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e il concessionario è tenuto a osservare, oltre al contratto di conto gioco, gli obblighi assunti con la concessione e gli standard di servizio stabiliti per la tutela del giocatore.

Il termine per il pagamento, in particolare, è fissato dall’art. 6, comma 8, lett. g), del D. Lgs. 41/2024, che impone al concessionario di accreditare al giocatore, entro e non oltre sette giorni dalla richiesta, le somme di cui questi chieda il prelievo, e l’obbligo è ribadito dalla convenzione di concessione e dallo schema di contratto di conto gioco.

Le condizioni predisposte dall’operatore devono quindi essere lette nel più ampio quadro normativo e concessorio, ed è sotto tale profilo che la sospensione del conto, la durata delle verifiche e il mancato pagamento, qualora non motivati o protratti in maniera eccessiva, possono essere sottoposti a una contestazione giuridicamente fondata.

I termini che il concessionario deve rispettare

  • Sette giorni dalla richiesta per accreditare le somme di cui si chiede il prelievo
  • Un’ora dalla certificazione dell’evento per mettere a disposizione la vincita
  • Valuta corrispondente al giorno della richiesta di prelievo

Sono i termini fissati dall’art. 6, comma 8, del D. Lgs. 41/2024 e ribaditi dalla convenzione di concessione. Il loro superamento è il primo elemento su cui si fonda la contestazione.

Ambiti di intervento

Di cosa ci occupiamo

Dal singolo conto gioco alla strutturazione di un’attività professionale nel settore.

Giocatori e scommettitori

Sospensione del conto priva di motivazione, verifiche documentali protratte oltre il necessario, prelievi non eseguiti nel termine, vincite contestate dopo la giocata.

  • Sospensione e blocco del conto gioco
  • Verifiche documentali protratte
  • Prelievi non eseguiti nel termine
  • Recesso e liquidazione del saldo
  • Vincite annullate per errore di quota

Scommettitori professionali

Chi gioca con metodo viene limitato o escluso proprio perché vince. La limitazione dell’operatività non è sempre una prerogativa libera del concessionario.

  • Matched betting e arbitraggio
  • Limitazione e chiusura del conto
  • Contestazioni di violazione dei termini
  • Uso di software di automazione
  • Trattativa con gli operatori internazionali

Tipster e operatori del settore

Informare sulle scommesse è lecito, promuoverle no. Chi pubblica pronostici e comparazioni lavora entro un perimetro normativo presidiato dall’AGCOM.

  • Contenuti, pronostici e comparazione di quote
  • Contratti di affiliazione con i concessionari
  • Procedimenti sanzionatori dell’AGCOM
  • Costituzione di società nel betting
  • Contenzioso con ADM
Il nostro metodo

Dalla diffida al giudizio

Un percorso in tre fasi, che nella maggior parte dei casi si chiude prima del giudizio.

01

Diffida al concessionario e reclamo ad ADM

Contestiamo formalmente la sospensione o il mancato pagamento, esercitiamo il recesso dal contratto di gioco e intimiamo la liquidazione del saldo. La stessa comunicazione vale come reclamo all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

02

Negoziazione assistita

Se il concessionario non adempie, l’invito alla negoziazione assistita apre un confronto formale prima della causa. Con gli operatori internazionali la trattativa si conduce spesso in inglese e si chiude con un accordo transattivo, che consente di definire la posizione in tempi molto più rapidi di un giudizio.

03

Ricorso al giudice

Quando la via stragiudiziale non dovesse risultare sufficiente si agisce in giudizio. Qualora il concessionario dovesse rimanere inadempiente anche all’esito del giudizio, si può procedere con azione diretta nei confronti di ADM.

Se il concessionario non paga, risponde anche ADM

Tra ADM e concessionario sussiste un rapporto di preposizione, che ne fonda la responsabilità indiretta ai sensi dell’art. 2049 c.c., come afferma la Corte di Cassazione fin dalla sentenza n. 4026 del 2018, con un orientamento ribadito dall’ordinanza n. 10135 del 15 aprile 2024 e confermato dall’ordinanza n. 3654 del 17 febbraio 2026.

L’insolvenza del concessionario non preclude dunque il recupero delle somme.

Tipster e servizi informativi

Il confine tra informazione e pubblicità

Accanto ai giocatori, lo Studio assiste chi pubblica pronostici, analisi o comparazioni di quote, attività che convive con un divieto molto ampio. L’art. 9 del D.L. 87/2018 vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, di giochi e scommesse con vincite in denaro, su ogni mezzo e compresi i social. Le linee guida dell’AGCOM vi ricomprendono espressamente la pubblicità redazionale e quella diffusa dagli influencer. La sanzione è pari al 20 per cento del valore della comunicazione e comunque non inferiore a 50.000 euro per ogni violazione.

Le stesse linee guida, però, escludono da tale divieto i servizi informativi e la comparazione di quote e offerte, a condizione che rispettino i caratteri di continenza, trasparenza, non ingannevolezza e assenza di enfasi promozionale. La stessa Autorità, decidendo nel 2024 su decine di contratti di promozione e di affiliazione, ha affermato che quei contratti non sono illeciti in sé, dovendosi valutare caso per caso se l’attività si sia in concreto tradotta in pubblicità.

Il confine, quindi, non passa per la forma del contratto né per il meccanismo di remunerazione, ma per il contenuto dei materiali diffusi e per le modalità con cui vengono presentati. È in questo ambito che assistiamo chi fornisce pronostici e servizi informativi, affinché il servizio offerto sia pienamente lecito e rispondente ai limiti normativi.

Dove il rischio diventa penale

Accanto alla sanzione amministrativa vi è un profilo che viene spesso trascurato. L’art. 4, comma 2, della L. 401/1989 punisce chi pubblicizza in Italia giochi e scommesse accettati all’estero da operatori privi di concessione.

Più insidioso è il comma 4-bis, che punisce chi, senza concessione o licenza, svolge in Italia attività organizzata per accettare, raccogliere o comunque favorire la raccolta di scommesse, anche accettate all’estero. Link di affiliazione, gestione di conti e movimentazione di somme sono gli elementi che spostano l’attività dall’informazione all’intermediazione.

Verificare chi è il soggetto che si promuove, e come, è perciò il primo controllo da fare prima di pubblicare contenuti, pronostici e informazioni.

I servizi offerti dallo Studio
  • Esame preventivo dei contenuti e dei materiali diffusi
  • Contratti di affiliazione e collaborazione con i concessionari
  • Condizioni di abbonamento e tutela dei contenuti
  • Assetto societario e profili fiscali dell’attività
  • Difesa nei procedimenti sanzionatori dell’AGCOM
Perché sceglierci

Esperienza e conoscenza del settore

Le controversie relative ai conti gioco vengono normalmente gestite dai concessionari attraverso strutture legali interne, procedure definite e modelli di risposta standardizzati. Affinché la posizione sia esaminata nel merito, la contestazione deve quindi ricostruire con precisione i fatti, individuare gli obblighi applicabili e formulare richieste coerenti con la documentazione disponibile.

Lo Studio assiste con continuità giocatori e scommettitori nelle controversie con i concessionari operanti in Italia. L’esperienza maturata consente di conoscere le procedure di verifica, riconoscere le contestazioni più frequenti e individuare, in relazione al singolo caso, il percorso più appropriato.

Gli obblighi di servizio come leva Termini di accredito, tempi di messa a disposizione delle vincite e valuta non sono rimessi alle condizioni dell’operatore, ma fissati dalla disciplina del gioco a distanza e dalla convenzione di concessione. È un argomento che il regolamento contrattuale non può superare.
L’azione nei confronti di ADM Abbiamo già fatto valere con successo in sede giudiziale la responsabilità di ADM per le somme non pagate dal concessionario, quando l’esecuzione nei suoi confronti resta infruttuosa.
Trattativa con gli operatori esteri Molti concessionari fanno capo a gruppi internazionali e trattano in inglese, attraverso le proprie funzioni legali. Conduciamo la negoziazione e redigiamo gli accordi transattivi in versione bilingue.
Contenuti, affiliazioni e AGCOM Assistiamo anche chi pubblica pronostici e comparazioni, sul confine fra informazione lecita e pubblicità vietata, e nei procedimenti sanzionatori dell’Autorità.
Domande frequenti

Le risposte alle domande più comuni

Il bookmaker mi ha sospeso il conto senza spiegazioni. Può farlo?

Una sospensione temporanea a fini di verifica è legittima, e in alcuni casi è addirittura doverosa, perché i concessionari sono soggetti agli obblighi antiriciclaggio del D. Lgs. 231/2007 e devono accertare l’identità del titolare del conto. Quello che non è legittimo è il blocco che si protrae senza termine, con richieste documentali che si rinnovano una dopo l’altra anche quando il giocatore ha fornito quanto richiesto. In quel caso la verifica non è più uno strumento di controllo, ma un modo per ostacolare il pagamento.

Mi contestano il multi-account. È una posizione difendibile?

Dipende, e la distinzione è netta. Se i conti sono intestati a persone reali, maggiorenni, che hanno prestato il proprio consenso e giocano con denaro proprio, la contestazione dell’operatore si fonda sui suoi termini contrattuali e va misurata sul terreno delle clausole vessatorie e della buona fede, tanto più se arriva soltanto dopo una vincita. Se invece i conti sono intestati a prestanome, o aperti con documenti altrui, la posizione non è difendibile e può assumere rilievo penale. La prima cosa che verifichiamo è sempre a chi sono realmente riconducibili i conti.

Quanto tempo ha il concessionario per pagarmi?

La Carta dei servizi per il gioco a distanza fissa i termini entro cui il concessionario deve dare seguito alla richiesta di prelievo e prevede, per il ritardo, una penale giornaliera commisurata alle somme richieste, entro un limite massimo. È una previsione che quasi nessun giocatore conosce e che quasi nessun operatore richiama spontaneamente, ma che può essere fatta valere insieme alla richiesta di pagamento del saldo.

Posso chiudere il conto e farmi restituire quello che c’è sopra?

Sì. Il giocatore può recedere dal contratto di gioco e chiedere contestualmente la chiusura del conto e la corresponsione del saldo. È la strada che percorriamo con la diffida iniziale, perché sposta il piano della discussione: non si tratta più di ottenere lo sblocco di un conto, ma di ottenere la restituzione di somme che appartengono al giocatore e che il concessionario detiene senza titolo.

Serve fare reclamo ad ADM oppure è inutile?

Il reclamo all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non comporta di per sé il pagamento, ma porta la vicenda avanti all’autorità che vigila sull’operato concessionario e che può intervenire sul suo titolo concessorio. Per questo la nostra diffida viene sempre indirizzata anche ad ADM.

Il bookmaker ha annullato la mia vincita dicendo che la quota era sbagliata.

L’errore materiale nella pubblicazione di una quota può, in astratto, giustificare l’annullamento della giocata, ma non è un’argomentazione che l’operatore possa invocare ogni volta che una scommessa gli risulti sfavorevole. Va verificato se l’errore fosse effettivamente riconoscibile, quanto sia durata la pubblicazione della quota, come si sia comportato l’operatore con le altre giocate sullo stesso evento.

Mi hanno limitato il conto perché vinco troppo. Ho qualche tutela?

La limitazione dell’operatività di chi gioca con metodo – matched betting, value betting, arbitraggio – è una prassi diffusa che gli operatori fondano sui propri termini e condizioni. Quelle clausole vanno però misurate sul terreno delle clausole vessatorie e della buona fede contrattuale, tanto più quando la limitazione arriva dopo la vincita e non prima. La situazione va valutata caso per caso, ma non è affatto scontato che il giocatore debba subirla.

E se il concessionario non paga nemmeno dopo la sentenza?

La giurisprudenza di legittimità si è oramai consolidata sul punto affermando, sin dalla sentenza n. 4026 del 20 febbraio 2018, che l’organizzazione dei giochi costituisce un servizio pubblico affidato in concessione, e che l’inserimento del concessionario nell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione comporta la responsabilità dell’autorità concedente, titolare del potere di vigilanza e controllo, ai sensi dell’art. 2049 c.c. L’orientamento è stato ribadito dall’ordinanza n. 10135 del 15 aprile 2024 e confermato dall’ordinanza n. 3654 del 17 febbraio 2026, entrambe su ricorsi dell’Avvocatura dello Stato. L’insolvenza dell’operatore, quindi, non chiude necessariamente la partita.

Le vincite vanno dichiarate al Fisco?

Dipende da chi è l’operatore, ed è la distinzione che quasi nessuno spiega. Sui giochi e sulle scommesse raccolti da concessionari autorizzati ADM il prelievo è assolto a monte dal concessionario, che dell’imposta unica è l’unico soggetto passivo ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 504/1998: il giocatore non deve dichiarare nulla.

Il quadro cambia del tutto per le vincite conseguite presso operatori privi di concessione ADM. Lì non opera alcuna ritenuta e la vincita resta reddito diverso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. d) del TUIR, imponibile per l’intero ammontare percepito e senza alcuna deduzione, con tassazione progressiva ordinaria. Vanno inoltre considerati gli obblighi di monitoraggio fiscale sulle attività detenute all’estero. L’esenzione prevista per le vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate nell’Unione europea non può essere estesa con automatismo al gioco a distanza.

Va segnalato un profilo ulteriore, che di norma nessuno evidenzia. La partecipazione a giochi gestiti senza concessione è punita dall’art. 4, comma 3, della L. 401/1989 con una contravvenzione. Non risultano applicazioni concrete a giocatori online, ma la norma è vigente, e il gioco presso operatori privi di concessione ADM non pone quindi soltanto una questione fiscale.

Assistete solo giocatori o anche chi opera nel settore?

Entrambi. Accanto al contenzioso dei giocatori seguiamo chi lavora nel settore o ai suoi margini, dove il confine tra attività libera e attività riservata alla concessione è sottile. Rientrano qui la strutturazione di servizi informativi e di pronostico, la costituzione di società che operano nel betting e la gestione dei rapporti con i concessionari e con l’Amministrazione.

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