Giocatori al banco di un'agenzia di scommesse ippiche, con schedine e tabellone delle quote

Vincite non pagate dal concessionario di gioco online: risponde anche l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Se il concessionario del gioco a distanza non versa al giocatore le somme maturate o giacenti sul conto di gioco, può essere chiamata a rispondere anche l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il principio è stato ribadito dalla Terza Sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3654 del 17 febbraio 2026, che ha respinto il ricorso proposto dall’Avvocatura dello Stato nell’interesse dell’Agenzia contro la condanna al pagamento di oltre ventunomila euro in favore di tre giocatrici.

La responsabilità dell’Amministrazione non deriva da una sua obbligazione contrattuale di pagare direttamente le vincite dovute dal concessionario. Il fondamento è diverso: l’organizzazione e l’esercizio dei giochi costituiscono un servizio pubblico riservato allo Stato e il concessionario, inserito nell’apparato organizzativo dell’Amministrazione e sottoposto ai suoi poteri di vigilanza e controllo, assume la posizione di preposto ai sensi dell’art. 2049 c.c.

Ne consegue che, quando il mancato pagamento integra un fatto illecito del concessionario commesso nell’esercizio delle attività affidategli, anche l’autorità concedente può essere chiamata a rispondere del danno.

Indice

Dal decreto ingiuntivo contro il concessionario all’azione contro ADM

Tre giocatrici avevano ottenuto dal Tribunale di Varese un decreto ingiuntivo nei confronti della società concessionaria, diretto al recupero delle somme giacenti sui rispettivi conti di gioco.

Nonostante il provvedimento giudiziale, la società non aveva eseguito il pagamento.

Le giocatrici si erano quindi rivolte nuovamente al Tribunale, chiedendo l’emissione di un secondo decreto ingiuntivo, questa volta nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. A fondamento della domanda avevano dedotto il mancato pagamento da parte della concessionaria e il rapporto esistente tra quest’ultima e l’Amministrazione concedente.

Il Tribunale aveva ingiunto ad ADM il pagamento di euro 21.173,98, oltre interessi. L’opposizione proposta dall’Agenzia era stata rigettata e la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 878 del 16 marzo 2022, aveva confermato la decisione di primo grado.

L’Avvocatura dello Stato aveva quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo che non fosse configurabile un rapporto di preposizione rilevante ai sensi dell’art. 2049 c.c.

Secondo la difesa erariale, il concessionario sarebbe stato tenuto, in forza della convenzione, a gestire autonomamente le vincite, i conti di gioco e i reclami degli utenti, nonché a tenere indenne l’Amministrazione dagli oneri derivanti da giudizi o transazioni.

La Suprema Corte ha respinto tale impostazione.

Perché ADM risponde del fatto del concessionario

L’art. 2049 c.c. stabilisce che i padroni e i committenti rispondono dei danni arrecati dal fatto illecito dei propri domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze cui sono adibiti.

La norma non richiede necessariamente un rapporto di lavoro subordinato in senso tecnico. Ciò che rileva è l’esistenza di un rapporto di preposizione, caratterizzato dall’inserimento del soggetto agente nell’organizzazione del preponente e dalla possibilità, per quest’ultimo, di esercitare poteri di direzione, vigilanza o controllo.

Nel settore del gioco pubblico, l’attività di organizzazione e di esercizio dei giochi è riservata allo Stato e viene affidata a operatori privati attraverso lo strumento della concessione.

Il concessionario non opera quindi come un soggetto completamente estraneo all’Amministrazione, ma esercita un servizio pubblico nell’ambito dell’organizzazione predisposta e controllata dall’autorità concedente.

Proprio il potere di vigilanza e controllo esercitato da ADM sui concessionari è stato ritenuto sufficiente dalla Cassazione per configurare il rapporto di preposizione richiesto dall’art. 2049 c.c.

La previsione convenzionale secondo cui il concessionario deve gestire in proprio i rapporti con i giocatori o tenere indenne ADM dagli oneri derivanti dai giudizi regola i rapporti interni tra concedente e concessionario, ma non può essere opposta al giocatore danneggiato per escludere la responsabilità prevista dalla legge.

L’orientamento inaugurato dalla Cassazione nel 2018

L’ordinanza n. 3654/2026 si colloca nel solco tracciato da Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2018, n. 4026.

In quella pronuncia la Corte aveva già affermato che l’attività di organizzazione ed esercizio dei giochi integra un servizio pubblico suscettibile di essere affidato in concessione a terzi.

L’inserimento del concessionario nell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione comporta, pertanto, la responsabilità dell’autorità concedente, titolare del potere di vigilanza e controllo, per i danni arrecati dal fatto illecito del concessionario.

Il presupposto non è una generica omissione di vigilanza da parte dell’Agenzia, ma il rapporto di preposizione derivante dalla struttura stessa della concessione.

La responsabilità prevista dall’art. 2049 c.c. ha infatti natura indiretta e oggettiva: il preponente risponde del fatto illecito del preposto quando questo sia stato commesso nell’esercizio delle incombenze affidate o sia comunque legato ad esse da un rapporto di occasionalità necessaria.

Non occorre quindi dimostrare una specifica colpa di ADM nella scelta o nella vigilanza sul concessionario.

Un orientamento ormai consolidato

Il principio è stato ribadito da Cass. civ., sez. III, 15 aprile 2024, n. 10135, intervenuta su una controversia analoga, originata dal mancato pagamento di somme dovute da un concessionario di gioco a distanza.

La Corte aveva definito l’indirizzo inaugurato nel 2018 come un orientamento univoco, chiaro e condivisibile, rilevante anche ai fini dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

L’ordinanza del 2026 conferma ulteriormente questa impostazione e richiama anche altre pronunce nelle quali l’art. 2049 c.c. è stato applicato a rapporti organizzativi diversi dal lavoro subordinato, come quelli tra compagnia assicuratrice e subagente o tra banca e soggetto preposto a un’agenzia.

Il dato che emerge è netto: l’autonomia operativa del concessionario non interrompe il rapporto di preposizione quando l’attività viene svolta nell’ambito di un servizio pubblico affidato dall’Amministrazione e soggetto ai suoi poteri di vigilanza e controllo.

Non si tratta di una garanzia contrattuale sulle vincite

La responsabilità di ADM deve però essere correttamente qualificata.

L’Agenzia non diventa parte del contratto di gioco stipulato tra il giocatore e il concessionario e non assume, per ciò solo, una coobbligazione contrattuale al pagamento delle vincite.

La Cassazione, con la sentenza n. 6219 del 31 marzo 2016, aveva infatti escluso che l’ente concedente fosse contrattualmente obbligato, insieme al concessionario, a pagare la vincita dovuta allo scommettitore.

In quel caso il giocatore aveva agito prospettando una responsabilità contrattuale del concedente. La Corte aveva osservato che né la legge né la convenzione di concessione prevedevano una deroga al principio di relatività del contratto sancito dall’art. 1372 c.c. o una specifica obbligazione di garanzia dell’ente concedente.

Quell’orientamento non è in contrasto con le pronunce successive.

La differenza risiede nel titolo della domanda. Un conto è pretendere da ADM l’adempimento del contratto di gioco stipulato con il concessionario; altro è chiedere il risarcimento del danno derivante dal fatto illecito del concessionario, del quale l’Amministrazione risponde indirettamente ai sensi dell’art. 2049 c.c.

È dunque la responsabilità extracontrattuale per il fatto del preposto, e non il contratto di gioco, a fondare la pretesa nei confronti dell’Agenzia.

Il giocatore non deve provare una specifica omissione di vigilanza

L’applicazione dell’art. 2049 c.c. comporta conseguenze importanti anche sul piano probatorio.

Il giocatore deve dimostrare il proprio credito, il fatto illecito del concessionario, il danno subito e il collegamento tra l’illecito e le attività affidate al concessionario.

Non è invece necessario provare una specifica negligenza di ADM nell’esercizio della vigilanza, poiché la responsabilità del preponente non è fondata sulla culpa in eligendo o sulla culpa in vigilando.

Una volta accertato il rapporto di preposizione e il collegamento funzionale tra le incombenze affidate e il fatto illecito, l’Amministrazione non può liberarsi limitandosi ad affermare che il concessionario gestiva autonomamente i conti di gioco o che la convenzione poneva a suo carico l’obbligo di pagare le vincite.

Occorre, piuttosto, contestare e superare la concreta ricostruzione del nesso tra l’attività affidata e l’illecito commesso.

Nel caso esaminato, la Cassazione ha rilevato che l’Agenzia non aveva offerto argomenti idonei a mettere in discussione il rapporto di preposizione e il collegamento tra l’attività del concessionario e il mancato pagamento delle somme giacenti sui conti di gioco.

Cosa cambia per chi non riceve le somme dal concessionario

Per il giocatore, il principio assume un rilievo pratico considerevole.

Quando il concessionario non paga le somme presenti sul conto di gioco, soprattutto perché insolvente, cessato o uscito dal mercato, l’ottenimento di un decreto ingiuntivo nei suoi confronti può rivelarsi insufficiente.

Un titolo esecutivo contro una società priva di beni aggredibili rischia infatti di restare ineseguito.

L’orientamento della Cassazione consente di valutare un’azione anche nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, facendo valere la responsabilità indiretta dell’Amministrazione per il fatto illecito del concessionario.

La pretesa non deve essere presentata come una semplice richiesta di pagamento della vincita in forza del contratto di gioco, ma come domanda risarcitoria fondata sull’art. 2049 c.c.

Occorre quindi ricostruire con precisione:

  • il rapporto di concessione esistente al momento dei fatti;
  • l’ammontare delle somme dovute dal concessionario;
  • l’inadempimento o il fatto illecito commesso nei confronti del giocatore;
  • il danno conseguente al mancato pagamento;
  • il collegamento tra l’illecito e l’attività di gioco affidata in concessione.

La corretta qualificazione giuridica della domanda è determinante. Un’azione impostata esclusivamente sul piano contrattuale espone infatti all’eccezione fondata su Cass. n. 6219/2016; l’azione risarcitoria per il fatto illecito del preposto si colloca invece nell’orientamento affermato da Cass. n. 4026/2018 e successivamente consolidato.

Considerazioni conclusive

Il concessionario del gioco a distanza non è un operatore del tutto autonomo ed estraneo all’Amministrazione, ma il soggetto al quale lo Stato affida l’esercizio di un servizio pubblico, conservando poteri di vigilanza e controllo.

Per questa ragione, il fatto illecito commesso dal concessionario nell’esercizio delle attività affidate può determinare anche la responsabilità indiretta di ADM ai sensi dell’art. 2049 c.c.

Il giocatore al quale non vengano corrisposte le somme giacenti sul conto di gioco non è quindi necessariamente costretto a rivolgersi soltanto alla società concessionaria, spesso divenuta insolvente o priva di patrimonio.

La tutela può essere estesa all’Amministrazione concedente, purché la domanda sia formulata sul corretto titolo extracontrattuale e siano adeguatamente allegati il fatto illecito del concessionario, il danno e il collegamento con le incombenze affidate.

La distinzione non è soltanto teorica. È il passaggio che separa una domanda contrattuale destinata a scontrarsi con il principio di relatività del contratto da un’azione risarcitoria fondata su un orientamento ormai ripetutamente confermato dalla Corte di Cassazione.

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