Sala scommesse con tabellone che mostra una quota anomala e scommettitore che contesta al banco la giocata annullata

Quota errata nelle scommesse: quando il concessionario può annullare la giocata

Una scommessa può essere annullata per errore di quota quando lo scarto è così marcato da risultare riconoscibile anche al giocatore, come ha stabilito il Tribunale di Monza, Sezione I civile, con la sentenza n. 661 del 31 marzo 2025. Nel caso esaminato, la quota per Mbappé primo marcatore era passata da 1,75 a 22 per un’anomalia informatica. Il Tribunale ha riformato la decisione del Giudice di pace, che aveva invece condannato il concessionario a pagare la vincita.

Indice

Il caso della quota salita da 1,75 a 22

La controversia nasce dalla partita Ajaccio–Paris Saint-Germain del 21 ottobre 2022. Dalle ore 20:25 alle 20:36, a causa di un’anomalia tecnica della piattaforma, la quota offerta per la scommessa su Mbappé primo marcatore saliva dall’originario valore di 1,75 a 22.

Lo scommettitore effettuava così una giocata di 150 euro, fintanto che la quota anomala era ancora disponibile, così che l’esito positivo della scommessaavrebbe generato un premio complessivo di 3.300 euro, mentre la vincita sarebbe stata considerevolmente inferiore applicando la quota originaria.

Il concessionario correggeva il valore prima dell’inizio della partita riportando la quota a 1,75 e, il giorno successivo, rimborsava la posta di 150 euro, ritenendo la scommessa viziata da un errore palese ed essenziale, non corrispondendo il premio.

Il giocatore agiva quindi per ottenere l’adempimento del contratto e il pagamento della vincita, contestando che la scommessa potesse essere invalidata dopo lo svolgimento dell’evento e sostenendo, inoltre, che il rimborso fosse stato eseguito tardivamente.

Le due decisioni di segno opposto

Il Giudice di pace di Monza, con la sentenza n. 336/2024, accoglieva la domanda dello scommettitore e condannava il concessionario a pagare 3.150 euro, corrispondenti alla vincita netta, oltre agli interessi legali.

Il concessionario proponeva appello e chiedeva l’annullamento del contratto per errore essenziale e riconoscibile. Il Tribunale ha accolto l’impugnazione, riformato integralmente la decisione di primo grado e dichiarato annullata la scommessa.

Il contrasto tra le due decisioni rende il caso particolarmente significativo, poichè l’accettazione della giocata e la registrazione del premio atteso non impediscono, da sole, di far valere un vizio originario del contratto. Allo stesso tempo, la semplice affermazione del concessionario secondo cui la quota sarebbe errata non è sufficiente a cancellare ogni obbligazione verso il giocatore, richiedendo l’annullamento prova della sussistenza dei presupposti previsti dal codice civile.

Quando l’errore consente di annullare la scommessa

L’art. 1428 c.c. stabilisce che l’errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale e riconoscibile dall’altro contraente; tali requisiti devono sussistere congiuntamente.

Il Tribunale ha ritenuto essenziale l’errore perché riguardava la quota e, quindi, incideva direttamente sull’oggetto economico della scommessa. Poichè la somma dovuta in caso di vincita si ottiene moltiplicando la posta per la quota offerta, passare da 1,75 a 22 trasformava pertanto un premio ordinario in un’obbligazione di importo più di dodici volte superiore.

L’errore aveva inoltre determinato il consenso negoziale del concessionario, che non avrebbe concluso il contratto a quelle condizioni senza l’anomalia del sistema. La decisione riconduce la fattispecie anche alla disciplina dell’errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione prevista dall’art. 1433 c.c., poiché la volontà dell’operatore era stata rappresentata sulla piattaforma attraverso una quota diversa da quella effettivamente predisposta.

In tal senso, la natura aleatoria della scommessa non trasferisce sul concessionario qualsiasi conseguenza di un malfunzionamento, poichè l’alea riguarda l’incertezza dell’evento pronosticato e non l’errore nella formazione o nella comunicazione di uno degli elementi essenziali del contratto.

Perché il giocatore poteva riconoscere l’anomalia

Ulteriore requisito decisivo è quello dell riconoscibilità dell’errore. Ai sensi dell’art. 1431 c.c., l’errore è riconoscibile quando una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo considerando il contenuto e le circostanze del contratto, oltre alla qualità dei contraenti.

Il Tribunale non si è limitato al raffronto numerico tra 1,75 e 22, già di per sé significativo, ma ha considerato che la quota anomala era nettamente superiore a quelle proposte sul medesimo evento nei giorni precedenti, nonché ai valori presenti nelle ore e nei minuti immediatamente anteriori e successivi al problema tecnico.

La motivazione valorizza anche la notorietà sportiva di Mbappé, indicato come uno dei migliori marcatori al mondo e, all’epoca, come il giocatore più forte del Paris Saint-Germain. A ciò si aggiunga che lo scommettitore, inoltre, era un giocatore esperto e, secondo il giudice, tale esperienza rendeva ancora più evidente che «la quotazione in discussione fosse evidentemente troppo alta per un simile evento scommessa».

Infine, il Tribunale ha attribuito rilievo anche all’importo della puntata, pari a 150 euro, ritenuto inusuale per quella specifica tipologia di scommessa. Tale circostanza è stata quindi considerata indice della percezione, da parte del giocatore, dell’anomalia della quota e della conseguente volontà di massimizzare la vincita.

Nessuno di questi elementi è stato trattato come decisivo in via isolata, essendo l’annullamento derivato dalla loro valutazione congiunta, composta dall’ampiezza dello scarto, dall’andamento temporale della quota, dalle caratteristiche dell’evento, dall’esperienza del giocatore e dal comportamento concretamente tenuto.

La procedura ADM applicabile alle quote errate

La giocata esaminata dal Tribunale risale al 21 ottobre 2022, mentre il D.M. 1° agosto 2022, n. 145 è entrato in vigore il successivo 28 ottobre. La causa è stata quindi decisa applicando le regole civilistiche sull’annullamento del contratto e non la nuova procedura amministrativa, che non era ancora efficace al momento della scommessa.

Il quadro oggi applicabile è diverso. L’art. 8 del D.M. n. 145/2022 consente al concessionario di chiedere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il riconoscimento dell’errore quota. Se l’errore viene riconosciuto, ADM ricalcola le quote e ridetermina le vincite operando direttamente sul totalizzatore nazionale.

La determinazione direttoriale ADM prot. 172904/RU del 21 marzo 2024, applicabile dal 1° giugno 2024, definisce l’errore quota come un errore materiale di indicazione nel programma di accettazione, obiettivamente rilevabile e riconoscibile dal giocatore. Per le scommesse raccolte prima dell’evento il confronto avviene con il valore medio di mercato, mentre per le scommesse live si considerano le quote offerte dallo stesso concessionario e la documentazione sull’evento che ha generato l’anomalia.

La procedura riguarda le tipologie di scommessa con una lista di esiti statica. Per le tipologie escluse, per le richieste improcedibili e, comunque, dopo le verifiche di ADM resta possibile rivolgersi all’autorità giudiziaria. Il diritto civile e la regolazione amministrativa svolgono pertanto funzioni diverse, pur utilizzando entrambi il criterio della riconoscibilità dell’errore.

Questo quadro rientra nella più ampia disciplina dei rapporti tra operatori e utenti nel settore del gaming e betting, in cui il contratto concluso sulla piattaforma deve essere coordinato con la registrazione sul totalizzatore e con i poteri di controllo di ADM.

Che cosa deve provare il concessionario

Chi chiede l’annullamento deve dimostrare sia l’essenzialità sia la riconoscibilità dell’errore, dovendo tale prova riguardare almeno:

  • la quota corretta e quella erroneamente pubblicata, con l’orario preciso delle variazioni;
  • la causa tecnica dell’anomalia e il momento in cui è stata rilevata e corretta;
  • le quote offerte sul medesimo evento prima e dopo l’errore e, quando rilevante, i valori medi di mercato;
  • le giocate interessate, le ricevute registrate e le operazioni compiute sul conto di gioco;
  • gli elementi concreti dai quali ricavare che l’errore era riconoscibile dallo specifico giocatore.

Nell’ambito della procedura amministrativa, il concessionario deve trasmettere la richiesta ad ADM entro i tre giorni successivi all’ultima data comunicata al totalizzatore nazionale per l’evento. Per le scommesse live occorrono anche prove documentali che individuino con precisione il momento dell’evento che ha generato l’errore e quello in cui il concessionario ne ha avuto conoscenza.

Il comportamento del giocatore può concorrere alla prova, ma non sostituisce il riscontro oggettivo della quota. Una posta elevata o una serie di giocate concentrate acquistano significato quando si accompagnano a uno scarto macroscopico e a dati di mercato coerenti. Non consentono, invece, di qualificare come errore una quota semplicemente più favorevole rispetto alle attese dell’operatore.

Cosa cambia in pratica per giocatori e concessionari

La decisione si presta ad interessanti spunti d’osservazione per quanto riguada tanto la posizione dei giocatori quanto quella dei concessionari.

Sotti il primo profilo, non può essere ritenuta intangibile qualsiasi scommessa accettata dalla piattaforma, poichè un errore originario, se essenziale e riconoscibile, può condurre all’annullamento del contratto anche quando l’esito pronosticato si è poi verificato.

Tuttavia, non è sufficiente la dicitura «errore di quota» per stornare una vincita, dovendo il concessionari dimostrare l’anomalia, ricostruirne la durata, confrontare il valore errato con le quote corrette e provare che il giocatore avrebbe potuto riconoscere l’errore usando la normale diligenza. Per le fattispecie rientranti nel D.M. n. 145/2022 deve inoltre essere verificato l’iter seguito davanti ad ADM.

Per lo scommettitore diventano quindi centrali la ricevuta di partecipazione, l’estratto del conto di gioco, le comunicazioni ricevute, gli eventuali screenshot con data e ora e il confronto con quote analoghe disponibili sul mercato. Una quota plausibile, compatibile con l’andamento dell’evento e non distante dai valori degli altri operatori presenta un problema ben diverso da un moltiplicatore cresciuto improvvisamente da 1,75 a 22.

Il confine non passa tra vincita pagata e vincita non pagata, ma tra normale rischio d’impresa ed errore negoziale riconoscibile. Nel primo caso resta ferma la quota accettata. Nel secondo, l’ordinamento consente il ricalcolo previsto dalla disciplina ADM o l’annullamento giudiziale del contratto, purché il concessionario fornisca la prova rigorosa dei relativi presupposti.

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