Dal 13 novembre 2025 è pienamente operativo il nuovo sistema delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici. Si è così conclusa la fase transitoria avviata dal D. Lgs. 25 marzo 2024, n. 41, primo intervento organico di riordino del settore adottato in attuazione della delega fiscale.
La procedura indetta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha portato all’aggiudicazione di 52 concessioni a 46 operatori. Le precedenti concessioni sono cessate il 12 novembre 2025 e, dal giorno successivo, ha avuto inizio il nuovo ciclo concessorio, destinato a durare nove anni.
Il passaggio al nuovo sistema non consiste in un semplice rinnovo dei titoli esistenti. Cambiano infatti la struttura dell’offerta online, i requisiti economici e tecnici richiesti agli operatori, il rapporto tra concessione e marchio, le regole sul conto gioco e gli obblighi posti a tutela dei giocatori.
Aggiornamento del 5 agosto 2026. I dati definitivi sull’aggiudicazione e sull’avvio delle 52 concessioni sono tratti dalla relazione del Governo al Parlamento sul settore dei giochi per il 2025, trasmessa nell’aprile 2026.
Indice
- Dalla riforma del 2024 all’avvio del 13 novembre 2025
- Concessioni di nove anni e maggiore selezione degli operatori
- Un sito per concessione e superamento delle skin
- Le nuove regole sul conto gioco
- Limiti di gioco, autoesclusione e prevenzione
- L’Albo dei punti vendita ricariche
- Che cosa cambia per operatori e giocatori
- Un riordino operativo, non più soltanto programmato
Dalla riforma del 2024 all’avvio del 13 novembre 2025
Il D. Lgs. n. 41/2024 è entrato in vigore il 4 aprile 2024 e ha definito il nuovo quadro normativo del gioco pubblico, concentrandosi, in questa prima fase, sulla raccolta a distanza.
L’articolo 6 ha previsto l’assegnazione delle nuove concessioni mediante una procedura ad evidenza pubblica e ha stabilito i principi ai quali la gara avrebbe dovuto conformarsi.
ADM ha adottato gli atti della procedura con la determinazione n. 777860 del 17 dicembre 2024, fissando al 30 maggio 2025 il termine per la presentazione delle domande. Sono pervenute 46 candidature e, al termine dei lavori della commissione, il 17 settembre 2025 sono state aggiudicate 52 concessioni a 46 operatori.
Il numero delle concessioni è superiore a quello degli operatori perché la normativa consente, entro il limite previsto, di acquisire più di un titolo. Il corrispettivo una tantum di sette milioni di euro per ciascuna concessione ha generato un gettito complessivo pari a 364 milioni di euro.
Per garantire la continuità della raccolta, le precedenti concessioni erano state mantenute in vigore attraverso successive proroghe tecniche. L’ultima, disposta con determinazione ADM n. 504068 del 24 luglio 2025, ne aveva esteso l’efficacia sino al 12 novembre 2025.
La Relazione al Parlamento riferisce inoltre che, con l’avvio del nuovo sistema, hanno cessato di operare anche le 22 società che risultavano ancora attive ma non avevano ottenuto una nuova concessione.
Concessioni di nove anni e maggiore selezione degli operatori
Le nuove concessioni hanno una durata di nove anni e non sono rinnovabili.
Il sistema richiede agli operatori un investimento iniziale significativamente più elevato rispetto al passato. Oltre al pagamento una tantum di sette milioni di euro, ciascun concessionario è tenuto a versare un canone annuo pari al 3 per cento del proprio margine netto.
La procedura di gara ha verificato il possesso di requisiti economici, organizzativi e tecnici diretti a garantire la solidità degli operatori. Tra gli elementi richiesti figurano certificazioni relative ai sistemi di qualità, sicurezza e responsabilità sociale, una comprovata esperienza nel settore, un piano degli investimenti e specifiche misure di contrasto al gioco patologico.
Le infrastrutture tecnologiche dedicate alla concessione devono inoltre essere collocate in uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo.
Anche quando si avvale di fornitori esterni per singole componenti tecniche o organizzative, il concessionario rimane direttamente responsabile dell’esercizio del gioco e del rapporto con ADM.
Il legislatore ha fissato in cinque il numero massimo di concessioni che possono essere richieste da un medesimo gruppo societario. La possibilità di ottenere più titoli non determina tuttavia la riproduzione del precedente sistema delle skin, perché ciascuna concessione deve rispettare il nuovo principio di corrispondenza tra titolo, sito e responsabilità dell’operatore.
Un sito per concessione e superamento delle skinUna delle novità più evidenti riguarda i canali attraverso i quali viene effettuata la raccolta.
Per ciascuna concessione, il concessionario deve attivare un solo sito internet, dotato di dominio nazionale di primo livello, direttamente gestito e di sua proprietà. Sul sito deve inoltre essere chiaramente visibile il logo o il marchio del concessionario.
Il nuovo modello supera così il sistema delle cosiddette skin, ossia dei siti secondari che utilizzavano la piattaforma e la concessione di un operatore pur presentandosi al pubblico con marchi, nomi e interfacce differenti, spesso gestiti attraverso accordi con soggetti terzi.
La finalità della riforma è rendere immediatamente riconoscibile il titolare della concessione e ridurre la frammentazione dell’offerta.
Per il giocatore diventa più semplice collegare il dominio utilizzato, il contratto di conto e il soggetto responsabile. Per gli operatori, invece, il nuovo sistema ha reso necessaria una revisione dei marchi, dei siti e dei rapporti commerciali sviluppati secondo il precedente modello.
Il superamento delle skin non impedisce al concessionario di affidare determinate attività a fornitori esterni. Fornitori tecnologici, sviluppatori, prestatori di servizi di pagamento e altri partner possono continuare a intervenire nell’organizzazione del servizio, purché nel rispetto della disciplina applicabile.
Tali soggetti non possono però sostituirsi al concessionario nella titolarità del rapporto di gioco né utilizzare siti secondari per moltiplicare autonomamente i canali di raccolta.
Le nuove regole sul conto gioco
Il D. Lgs. n. 41/2024 rafforza il carattere personale del conto gioco.
Il contratto deve essere intestato a un solo giocatore e il concessionario deve garantire l’unicità del conto per ciascun cliente nell’ambito della propria concessione. È vietato utilizzare il rapporto per raccogliere giocate di terzi o per svolgere attività di intermediazione.
L’identificazione del giocatore è integrata con strumenti digitali idonei e con i controlli previsti dalla disciplina antiriciclaggio.
ADM ha dato attuazione a questo profilo con la determinazione n. 704968 dell’11 novembre 2025, dedicata agli strumenti di identificazione digitale utilizzabili per l’apertura dei conti.
Anche il nuovo schema contrattuale disciplina in modo più dettagliato le operazioni, i reclami, la sospensione e la chiusura del conto.
Il concessionario deve rendere disponibile la vincita entro un’ora dalla certificazione ufficiale dell’evento, salvo che il regolamento del singolo gioco preveda un termine diverso. Le somme già accreditate devono invece essere pagate mediante strumenti tracciabili entro sette giorni dalla richiesta di prelievo.
Sono previste inoltre specifiche garanzie in caso di sospensione del conto.
Il blocco deve essere collegato a una delle cause previste, deve essere comunicato al giocatore, salvo che esigenze di riservatezza richieste dall’autorità impongano diversamente, e non può protrarsi ordinariamente oltre 180 giorni.
La disciplina è esaminata più diffusamente nell’approfondimento dedicato al conto gioco bloccato e alla liquidazione del saldo.
Limiti di gioco, autoesclusione e prevenzione
Il nuovo sistema concessorio attribuisce maggiore importanza agli strumenti di gioco responsabile.
Al momento dell’apertura del conto, il giocatore deve impostare limiti di tempo, di spesa e di perdita. Sono previsti parametri più prudenti per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 24 anni, ferma restando la possibilità per il concessionario di adottare ulteriori limitazioni coerenti con l’età e con i comportamenti rilevati.
Durante il gioco devono essere visualizzati avvisi automatici relativi all’attività svolta, alla spesa sostenuta e all’eventuale superamento dei limiti impostati.
I siti devono inoltre mettere a disposizione informazioni sul gioco problematico, canali di assistenza e strumenti di autoesclusione, sia temporanea sia a tempo indeterminato.
La convenzione impone ai concessionari anche specifici piani di investimento destinati al contrasto del gioco patologico e allo sviluppo di politiche di gioco responsabile.
Per i primi due anni è previsto un investimento non inferiore a 700.000 euro. Dal terzo anno si applica invece il criterio stabilito dalla convenzione sulla base della raccolta media del settore.
Questi obblighi non hanno natura meramente programmatica. Essi entrano a far parte del rapporto concessorio e possono incidere sulla valutazione degli adempimenti dell’operatore, sull’applicazione delle penali e, nei casi più gravi, sulla stessa permanenza del titolo.
L’Albo dei punti vendita ricariche
Il riordino riguarda anche i punti fisici che offrono servizi accessori di ricarica dei conti di gioco online.
L’articolo 13 del D. Lgs. n. 41/2024 ha istituito l’Albo dei punti vendita ricariche, successivamente attuato da ADM nell’ottobre 2024.
I punti vendita ricariche non diventano agenzie di scommesse e non possono svolgere attività di intermediazione nella raccolta.
La loro attività deve rimanere limitata ai servizi accessori consentiti, nel rispetto della tracciabilità dei flussi e del limite settimanale previsto per le ricariche effettuate in contanti.
La nuova disciplina vieta inoltre modalità operative che consentano l’apertura o la ricarica del conto senza una corretta identificazione del giocatore.
Rimane quindi centrale la distinzione tra servizio accessorio e intermediazione.
Il titolare del punto non può gestire il conto del cliente, accettare giocate per suo conto o utilizzare credenziali appartenenti ad altri soggetti. Il rapporto di gioco deve restare diretto tra il cliente e il concessionario.
Che cosa cambia per operatori e giocatori
Per gli operatori, il 13 novembre 2025 rappresenta il passaggio a un mercato più concentrato e finanziariamente selettivo.
I concessionari devono coordinare il dominio, il marchio, la piattaforma, i contratti di conto, i fornitori e i sistemi di controllo con quanto previsto dagli atti della nuova concessione.
Gli accordi commerciali costruiti sul precedente sistema delle skin o su forme ambigue di promozione e intermediazione devono pertanto essere sottoposti a una revisione specifica.
Per i giocatori, il cambiamento non si limita all’aggiornamento dell’elenco dei siti autorizzati.
Assumono maggiore rilievo la chiara identificazione del concessionario, il nuovo contratto di conto, le procedure di verifica dell’identità, i limiti di gioco e le regole applicabili ad accrediti, prelievi, reclami e sospensioni.
La cessazione di una precedente concessione non determina l’estinzione dei diritti già maturati.
Saldi, vincite e contestazioni devono continuare a essere gestiti secondo la disciplina del rapporto e gli atti adottati per regolare la transizione.
Quando un sito non sia più operativo o un credito non venga liquidato, occorre individuare il titolare della precedente concessione, acquisire l’estratto del conto e verificare gli eventuali provvedimenti adottati da ADM.
L’approfondimento relativo alle responsabilità dell’operatore e dell’Amministrazione è disponibile nell’articolo dedicato alle vincite di gioco online non pagate. I servizi dello Studio nel settore sono descritti nella pagina Gaming e Betting.
Un riordino operativo, non più soltanto programmato
La data del 13 novembre 2025 consente di ricostruire con precisione la successione temporale della riforma.
Il D. Lgs. n. 41/2024 aveva introdotto il nuovo quadro normativo, ma non aveva determinato l’immediata sostituzione delle concessioni allora in essere.
Per rendere operativo il sistema sono stati necessari gli atti di gara, le proroghe tecniche, l’aggiudicazione, la sottoscrizione delle convenzioni e l’adeguamento delle infrastrutture e dei sistemi degli operatori.
Con l’avvio delle 52 concessioni, il nuovo modello ha cessato di essere soltanto programmato ed è divenuto effettivamente operativo.
Restano necessari ulteriori aggiornamenti regolamentari e tecnici relativi ai singoli prodotti di gioco. I principi fondamentali del riordino governano tuttavia già il mercato online: maggiore selezione degli operatori, titolarità trasparente dei siti, responsabilità diretta del concessionario e rafforzamento delle misure di protezione del giocatore.
Riferimenti normativi e documentali
- Decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, in particolare gli articoli 6, 13 e 15.
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, procedura CIG B4DF5D6BCF per l’affidamento delle concessioni del gioco a distanza, atti di gara, aggiudicazione, convenzione e schema di contratto di conto.
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, normativa sul gioco a distanza, determinazioni sulle proroghe tecniche e sull’identificazione digitale.
- Governo, Relazione al Parlamento sul settore dei giochi per il 2025, Doc. CCXLVI, n. 1, pagine 21-28.
- Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 marzo 2025, n. 57, procedimento per le penali convenzionali, e decreto 2 aprile 2025, n. 70, disciplina della revoca e dell’indennizzo al concessionario.

