Il rinvio degli obblighi relativi ai sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio è ormai definitivo e non dipende da alcuna successiva decisione della Commissione europea. Per i sistemi ricompresi nell’Allegato III la nuova data è il 2 dicembre 2027, mentre per quelli dell’Allegato I si arriva al 2 agosto 2028.
Lo stabilisce il Regolamento (UE) 2026/1744, il cosiddetto Digital Omnibus, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 24 luglio 2026 ed entrato in vigore tre giorni dopo.
Questo, però, non significa che l’intero AI Act sia stato rinviato. Gli obblighi di trasparenza e il divieto delle pratiche vietate restano infatti soggetti alle decorrenze già previste, mentre altre disposizioni sono state modificate direttamente dal nuovo regolamento.
Per le imprese, quindi, il rinvio dell’alto rischio offre più tempo, ma non consente di rimandare ogni attività di adeguamento. Anzi, alcune verifiche devono essere effettuate già adesso.
Indice
- Le nuove scadenze per i sistemi ad alto rischio
- Come pianificare l’adeguamento dopo il rinvio
- Gli obblighi che restano già applicabili
- Che cosa succede ai sistemi già in uso
- Come cambia l’obbligo di alfabetizzazione sull’IA
- Che cosa cambia per il settore manifatturiero
- Il problema delle diverse decorrenze
- La valutazione d’impatto: DPIA oggi, FRIA dal 2027
- Che cosa devono fare ora le imprese
Le nuove scadenze per i sistemi ad alto rischio
Il Digital Omnibus interviene direttamente, all’articolo 1, punto 40), sull’articolo 113, terzo comma, lettera c), dell’AI Act, cioè sulla disposizione che disciplina le date di applicazione del regolamento.
Il nuovo testo prevede che «il capo III, sezioni 1, 2 e 3, ad eccezione dell’articolo 6, paragrafo 5, si applica a decorrere dal 2 dicembre 2027 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’allegato III, e dal 2 agosto 2028 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’allegato I».
Il rinvio interessa dunque il cuore della disciplina dell’alto rischio: classificazione dei sistemi, requisiti tecnici e organizzativi e obblighi posti a carico di fornitori e deployer. Si tratta, in concreto, della parte dell’AI Act che richiede gli interventi di adeguamento più complessi e costosi.
Per i sistemi dell’Allegato III – tra i quali rientrano quelli utilizzati nell’occupazione, nel credito, nell’istruzione, nei servizi essenziali e nella giustizia – la nuova data è quindi il 2 dicembre 2027. Per i sistemi dell’Allegato I, ossia quelli ad alto rischio incorporati in prodotti soggetti alla normativa europea di armonizzazione, il termine è invece fissato al 2 agosto 2028.
Resta escluso dal differimento l’articolo 6, paragrafo 5, mentre rimane ferma la scadenza del 2 agosto 2030 prevista per i sistemi destinati alle autorità pubbliche.
La ragione del rinvio emerge dal considerando 40 del Digital Omnibus, che richiama il «ritardo nella disponibilità di norme, specifiche comuni e orientamenti alternativi» e il «ritardo nella costituzione delle autorità nazionali competenti».
Non vi è, quindi, un ripensamento sull’impianto della disciplina. Il legislatore europeo ha piuttosto preso atto del fatto che gli strumenti necessari per consentire agli operatori di conformarsi non erano ancora disponibili nei tempi originariamente previsti.
Come pianificare l’adeguamento dopo il rinvio
La versione definitiva del Digital Omnibus ha eliminato il meccanismo condizionato che compariva nella proposta della Commissione del novembre 2025. In quella fase era stata ipotizzata la possibilità di anticipare le nuove decorrenze al verificarsi di determinate condizioni; questa previsione, tuttavia, non è confluita nel testo approvato.
La nuova lettera c) dell’articolo 113 fissa quindi direttamente le date di applicazione al 2 dicembre 2027 per i sistemi dell’Allegato III e al 2 agosto 2028 per quelli dell’Allegato I, senza subordinare tali termini a ulteriori decisioni della Commissione. Per le imprese si tratta dunque di scadenze certe, sulle quali è possibile impostare fin d’ora la programmazione dell’adeguamento.
Il maggior tempo disponibile non suggerisce, però, di rinviare ogni attività. Il considerando 37 prevede infatti che gli orientamenti della Commissione siano adottati «al più tardi entro il 1° agosto 2027»: attendere quel momento per avviare l’adeguamento significherebbe, soprattutto per i sistemi dell’Allegato III, concentrare in pochi mesi classificazione, revisione contrattuale, interventi organizzativi ed eventuali verifiche tecniche. Il rinvio consente quindi una pianificazione più graduale, ma rende ancora più opportuno utilizzare il periodo intermedio per preparare per tempo gli adempimenti necessari.
Gli obblighi che restano già applicabili
L’applicazione generale dell’AI Act resta fissata al 2 agosto 2026 e, con essa, rimangono ferme alcune delle disposizioni più rilevanti per gli strumenti già utilizzati quotidianamente dalle imprese.
È il caso, anzitutto, degli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50.
Il Digital Omnibus non ne ha differito l’applicazione. La modifica apportata all’articolo riguarda infatti il solo paragrafo 7, relativo ai codici di buone pratiche e ai poteri della Commissione, e non gli obblighi sostanziali contenuti nei paragrafi da 1 a 4.
Proprio sull’articolo 50 la Commissione ha adottato, il 20 luglio 2026, i primi orientamenti ufficiali, che costituiscono oggi il principale riferimento interpretativo in materia.
Tra gli altri aspetti, gli orientamenti chiariscono i criteri da utilizzare per individuare un deepfake e quelli relativi ai testi destinati a informare il pubblico su questioni di interesse pubblico. Precisano inoltre quando una revisione umana possa essere considerata effettiva, poiché «controlli superficiali, meramente formali o procedurali, per esempio il controllo ortografico o la correzione grammaticale, non costituiscono revisione umana né controllo editoriale».
Occorre però tenere presenti anche due importanti eccezioni.
L’obbligo di marcatura previsto dall’articolo 50, paragrafo 2, «non si applica se i sistemi di IA svolgono una funzione di assistenza per l’editing standard o non modificano in modo sostanziale i dati di input forniti dal deployer o la rispettiva semantica».
Analogamente, l’obbligo di informare l’utente che sta interagendo con un sistema di intelligenza artificiale non opera quando questa circostanza «risulti evidente dal punto di vista di una persona fisica ragionevolmente informata, attenta e avveduta».
Resta inoltre pienamente operativo il divieto delle pratiche vietate, il cui perimetro viene anzi ampliato.
Dal 2 dicembre 2026 diventano applicabili le nuove lettere b bis) e b ter) dell’articolo 5, paragrafo 1. Tra queste rientra il divieto di utilizzare sistemi capaci di generare o manipolare immagini, video o audio realistici «delle parti intime di una persona fisica riconoscibile» senza il suo consenso liberamente prestato, specifico, informato e inequivocabile.
Alla stessa data scade anche il periodo di adattamento previsto dal nuovo articolo 111, paragrafo 4, per i fornitori di sistemi generativi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026.
La tolleranza riguarda soltanto questi sistemi. Per quelli immessi sul mercato dal 2 agosto 2026 in avanti, l’obbligo di marcatura si applica immediatamente.
Che cosa succede ai sistemi già in uso
Il rinvio della disciplina sull’alto rischio pone anzitutto il problema dei sistemi che le imprese utilizzano già oggi. Sul punto interviene l’articolo 111, paragrafo 2, secondo cui le disposizioni relative ai sistemi ad alto rischio immessi sul mercato o messi in servizio prima della data di applicazione del capo III trovano applicazione «solo se, a decorrere da tale data, tali sistemi sono soggetti a modifiche significative della loro progettazione».
La disciplina transitoria consente quindi di continuare a utilizzare i sistemi già esistenti senza assoggettarli automaticamente al nuovo regime, ma impone di prestare attenzione agli interventi successivi che possano modificarne in modo significativo struttura o funzionamento. Per questa ragione, la semplice data di acquisto o di attivazione non è sufficiente: occorre poter ricostruire anche il tipo, il modello e la versione del sistema e conservarne traccia nel tempo.
Il considerando 39 precisa inoltre che la disciplina opera per tipo e modello. Se almeno un’unità appartenente a un determinato tipo e modello è stata immessa sul mercato prima della data rilevante, anche le ulteriori unità dello stesso tipo e modello continuano a beneficiare del regime transitorio.
Ne deriva un’esigenza organizzativa piuttosto semplice, ma importante: per ogni sistema di IA utilizzato dall’impresa è opportuno registrare almeno il fornitore, il tipo, il modello, la versione, la data di attivazione e le successive modifiche, prevedendo anche adeguati flussi informativi con il fornitore in caso di aggiornamenti rilevanti.
La disciplina transitoria incontra, tuttavia, due limiti importanti. Il primo deriva dallo stesso articolo 111, che esordisce con la formula «fatta salva l’applicazione dell’articolo 5»: un sistema già in uso che integri una pratica vietata non beneficia quindi di alcuna tolleranza legata alla sua anteriorità. Il secondo riguarda le pubbliche amministrazioni, per le quali il 2 agosto 2030 costituisce comunque il termine entro il quale i sistemi interessati dovranno essere conformati, indipendentemente dall’esistenza di modifiche significative.
Come cambia l’obbligo di alfabetizzazione sull’IA
Il Digital Omnibus interviene anche sull’articolo 4 dell’AI Act, sostituendone integralmente il testo e modificando in modo significativo la formulazione dell’obbligo di alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale.
Dal 27 luglio 2026 fornitori e deployer «adottano misure volte a sostenere lo sviluppo dell’alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell’utilizzo dei sistemi di IA per loro conto».
Rispetto alla formulazione originaria, la differenza più rilevante è contenuta nella precisazione finale della disposizione, secondo cui «tale obbligo non impone ai fornitori o ai deployer di garantire un livello specifico di alfabetizzazione in materia di IA per alcuna persona». Viene quindi meno il precedente riferimento alla necessità di «assicurare un livello sufficiente» e l’obbligo assume con maggiore chiarezza la natura di un obbligo di mezzi, da modulare in relazione al contesto concreto, ai sistemi utilizzati e alle funzioni svolte dal personale interessato.
Resta naturalmente distinta la disciplina temporale. L’obbligo esiste già dal 2 febbraio 2025 nella sua formulazione originaria, mentre il testo modificato dal Digital Omnibus si applica dal 27 luglio 2026. Per valutare eventuali condotte anteriori a tale data occorrerà quindi fare riferimento alla disposizione allora vigente.
La nuova disciplina prevede inoltre la pubblicazione di esempi pratici da parte della Commissione attraverso la piattaforma unica di informazione e la possibilità per il consiglio per l’IA di formulare raccomandazioni. Anche questo elemento assume rilievo nella definizione dei percorsi formativi aziendali: la norma non impone un corso standardizzato né una specifica certificazione, ma richiede misure coerenti con l’effettivo utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’organizzazione.
Che cosa cambia per il settore manifatturiero
Il Digital Omnibus modifica in maniera rilevante anche il rapporto tra AI Act e disciplina delle macchine.
L’articolo 1, punto 41), elimina il punto 1 della sezione A dell’Allegato I e colloca il Regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine nella sezione B. La modifica, apparentemente tecnica, incide direttamente sul regime applicabile ai sistemi di IA incorporati nei prodotti del settore manifatturiero.
Per i prodotti ricompresi nella sezione B, il nuovo articolo 2, paragrafo 2, prevede che «si applicano unicamente l’articolo 6, paragrafo 1, l’articolo 60 bis e gli articoli da 102 a 112». Non trovano invece applicazione gli obblighi previsti dagli articoli 26 e 27, mentre i requisiti relativi ai sistemi integrati nelle macchine dovranno essere recepiti nella disciplina settoriale mediante gli atti delegati destinati a modificare l’Allegato III del Regolamento macchine, con applicazione entro il 2 agosto 2028.
Nella stessa direzione va la nuova disciplina dei componenti di sicurezza. L’articolo 6, paragrafo 1 bis, stabilisce che «i sistemi di IA utilizzati esclusivamente per aspetti non legati alla sicurezza come assistenza agli utenti, ottimizzazione delle prestazioni, efficienza dei servizi, automazione o praticità o controllo della qualità non sono considerati componenti di sicurezza». Il successivo paragrafo 1 ter riconduce invece nell’alto rischio i sistemi il cui guasto possa mettere in pericolo la salute o la sicurezza.
Per il settore manifatturiero, quindi, il criterio diventa essenzialmente funzionale. Non è sufficiente che una macchina utilizzi un sistema di intelligenza artificiale perché questo sia qualificato come ad alto rischio: occorre verificare quale funzione svolga e, soprattutto, quali conseguenze possa produrre il suo malfunzionamento. Un algoritmo utilizzato esclusivamente per il controllo qualità, ad esempio, non rientra automaticamente nel regime dell’alto rischio per il solo fatto di essere incorporato nel processo produttivo.
Il problema delle diverse decorrenze
Il rinvio degli obblighi relativi ai sistemi ad alto rischio determina anche un problema di coordinamento con alcune disposizioni dell’AI Act che sono invece già applicabili.
Gli articoli 85 e 86, relativi rispettivamente al reclamo all’autorità di vigilanza del mercato e al diritto alla spiegazione delle decisioni individuali, non sono infatti interessati dal differimento previsto dall’articolo 113, che riguarda il capo III. Ne deriva una fase transitoria nella quale alcuni diritti riconosciuti agli interessati risultano applicabili mentre gli obblighi dei deployer relativi ai sistemi ad alto rischio entreranno in vigore soltanto successivamente.
La questione si pone in particolare per l’articolo 86, che riconosce il diritto alla spiegazione quando una decisione individuale sia adottata sulla base dell’output di un sistema ad alto rischio ricompreso nell’Allegato III. Il rinvio del regime dell’alto rischio rende quindi necessario chiarire in che misura tale diritto possa essere esercitato prima che diventino applicabili gli obblighi cui quella stessa qualificazione è collegata.
Il tema resta aperto e va comunque circoscritto. L’articolo 86 non riguarda i sistemi indicati al punto 2 dell’Allegato III, relativo alle infrastrutture critiche, e opera inoltre in via sussidiaria, ossia «solo nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 non sia altrimenti previsto dal diritto dell’Unione». Per le decisioni automatizzate fondate sul trattamento di dati personali continua pertanto ad assumere rilievo anche l’articolo 22 del GDPR.
La valutazione d’impatto: DPIA oggi, FRIA dal 2027
La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, la DPIA dell’articolo 35 del GDPR, non è un adempimento dell’AI Act e il rinvio non la riguarda. È dovuta prima di procedere al trattamento ogni volta che questo «può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche». Il paragrafo 3 della stessa disposizione la richiede in particolare per «una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici» o che incidono in modo analogamente significativo sulle persone.
La descrizione coincide con molti strumenti che le imprese utilizzano già oggi, dal software che filtra le candidature ai sistemi di scoring e di profilazione della clientela. Per questi l’obbligo è attuale e non dipende dalla qualificazione del sistema come ad alto rischio, che rileva invece ai fini dell’AI Act. Il differimento al 2027 sposta infatti l’applicazione del capo III, non la disciplina sulla protezione dei dati personali.
Diversa è la valutazione d’impatto sui diritti fondamentali, la FRIA dell’articolo 27, che è invece un obbligo dell’AI Act e segue il nuovo calendario. Il suo perimetro soggettivo resta però ristretto. Riguarda i deployer che sono organismi di diritto pubblico o enti privati che forniscono servizi pubblici, e i deployer dei sistemi dell’Allegato III, punto 5, lettere b) e c), impiegati per il merito creditizio delle persone fisiche e per la valutazione del rischio e la determinazione dei prezzi nelle assicurazioni sulla vita e nelle assicurazioni sanitarie. La maggior parte delle imprese non vi è soggetta, e conviene accertarlo prima di darlo per presupposto.
Proprio sul rapporto tra i due documenti interviene il Digital Omnibus. L’articolo 1, punto 13), sostituisce i paragrafi 4 e 5 dell’articolo 27. Quando uno degli obblighi sia già rispettato «mediante la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati effettuata a norma dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679», il deployer può «includere rimandi alle sezioni pertinenti» di quella valutazione oppure incorporarne parti nella valutazione sui diritti fondamentali. Il modello di questionario che l’ufficio per l’IA dovrà predisporre deve dare la stessa possibilità.
Ne discende un’indicazione pratica per il periodo intermedio. La DPIA predisposta con cura oggi non è lavoro che il rinvio rende superfluo. È la base documentale sulla quale, per chi vi sarà tenuto, la valutazione sui diritti fondamentali potrà essere costruita nel 2027 senza ripetere l’analisi. Le informazioni necessarie, del resto, sono le stesse della ricognizione dei sistemi, poiché anche qui occorre sapere quale sistema tratta quali dati, con quale finalità e con quale peso sulla decisione finale.
Che cosa devono fare ora le imprese
Il rinvio degli obblighi sull’alto rischio non rende inutile ogni attività di adeguamento nel periodo intermedio. Al contrario, consente di distribuire nel tempo le verifiche che sarebbero molto più difficili da concentrare immediatamente prima delle nuove scadenze.
Il primo passaggio dovrebbe essere la ricognizione dei sistemi effettivamente utilizzati. Per ciascuno di essi è opportuno individuare il fornitore, il tipo, il modello, la versione, la data di attivazione e la finalità d’impiego. Si tratta di informazioni necessarie sia per stabilire quale disciplina trovi applicazione, sia per verificare in futuro l’eventuale presenza di modifiche significative, oltre che per individuare gli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50.
Un secondo ambito riguarda i rapporti con i fornitori. Il nuovo articolo 25, paragrafo 2, disciplina il passaggio di responsabilità quando il fornitore originario cessi di assumere tale ruolo, imponendogli di cooperare con il nuovo soggetto e di fornire l’accesso tecnico necessario. La disposizione consente tuttavia al fornitore originario di escludere tale obbligo dichiarando che il sistema non deve essere trasformato in un sistema ad alto rischio. È quindi un profilo che merita di essere regolato già nella fase contrattuale, anziché essere affrontato soltanto quando sorga l’esigenza di modificare il sistema o cambiarne il fornitore.
Restano poi gli adempimenti con decorrenza più ravvicinata. Entro il 2 dicembre 2026 dovrà essere completato l’adeguamento relativo alla marcatura dei contenuti generati dai sistemi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026; nello stesso periodo occorrerà verificare le informative relative all’interazione con sistemi di IA e accertare che gli strumenti utilizzati non ricadano nelle nuove pratiche vietate.
Anche il regime sanzionatorio è stato modificato. Il nuovo paragrafo 6 bis dell’articolo 99 estende alle piccole imprese a media capitalizzazione il criterio del minore tra importo fisso e percentuale, ma soltanto per le violazioni disciplinate dai paragrafi 4 e 5. Rimane invece escluso il paragrafo 3, relativo alle pratiche vietate, per il quale la disciplina deve essere valutata separatamente.
Il calendario successivo al Digital Omnibus rende quindi meno urgente una parte degli adempimenti relativi all’alto rischio, ma non elimina la necessità di conoscere i sistemi effettivamente utilizzati, verificarne la disciplina applicabile e intervenire sulle scadenze che sono già operative o che matureranno nei prossimi mesi.
Il tempo aggiuntivo concesso dal legislatore europeo dovrebbe essere utilizzato proprio per questo: arrivare alle nuove decorrenze con sistemi già classificati, rapporti contrattuali verificati e responsabilità chiaramente individuate, anziché concentrare l’intero adeguamento a ridosso delle scadenze del 2027 e del 2028.

