Il Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026 ha approvato in via definitiva i due decreti legislativi destinati a completare l’adeguamento dell’ordinamento italiano all’AI Act. Tra le novità più rilevanti figura l’introduzione nel codice penale del nuovo articolo 437-bis, che sanziona l’omessa adozione delle misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio quando dalla condotta derivi un pericolo concreto per la vita, l’incolumità o la sicurezza dello Stato.
L’intervento non si limita al diritto penale. Il nuovo reato viene inserito anche nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, mentre sul piano civile sono previste misure dirette ad agevolare la posizione del danneggiato, tra cui l’accesso alla documentazione tecnica e una disciplina più favorevole della prova del nesso causale.
Al momento, tuttavia, i decreti non risultano ancora pubblicati in Gazzetta Ufficiale. L’analisi che segue si basa pertanto sul comunicato ufficiale del Consiglio dei ministri e, per le disposizioni di dettaglio, sullo schema approvato in via preliminare nel giugno 2026. Il testo definitivo dovrà essere verificato dopo la pubblicazione.
Indice
- I due decreti approvati dal Governo
- Da dove nasce il nuovo reato
- Il nuovo articolo 437-bis del codice penale
- Quando l’omissione diventa penalmente rilevante
- Responsabilità dell’ente e modello 231
- Le nuove regole per chi subisce un danno
- Quando entreranno in vigore le sanzioni
- Che cosa devono verificare ora le imprese
I due decreti approvati dal Governo
I provvedimenti approvati il 4 agosto sono due e intervengono su profili differenti.
Il primo riguarda «l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia e di responsabilità civile e penale». È in questo decreto che trova spazio il nuovo articolo 437-bis del codice penale: il comunicato riferisce che il provvedimento «introduce inoltre nel Codice penale l’articolo 437-bis, che punisce l’omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio e la loro alterazione illecita, con pena graduata in funzione del bene giuridico esposto a pericolo».
Il secondo decreto definisce invece l’assetto nazionale di governance dell’AI Act, disciplinando «i poteri delle autorità nazionali» e l’impiego dell’intelligenza artificiale «nella formazione». L’Agenzia per l’Italia digitale assume il ruolo di autorità di notifica, mentre l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale è individuata quale autorità di vigilanza del mercato. Per i sistemi ad alto rischio utilizzati nella prestazione di servizi finanziari rimangono competenti, nei rispettivi settori, Banca d’Italia, Consob e IVASS; il Garante per la protezione dei dati personali conserva invece le proprie competenze nei settori individuati dal decreto, tra cui le attività di contrasto, la gestione delle frontiere, la giustizia e i processi democratici.
Lo stesso provvedimento interviene anche sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei rapporti di lavoro. Le decisioni «concernenti la costituzione, la modifica o la risoluzione del rapporto di lavoro, compresi i provvedimenti disciplinari e i licenziamenti, non possono essere adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato». Per il licenziamento disposto in violazione del divieto è prevista la nullità. Restano invece escluse, secondo quanto riferito dal comunicato del Governo, le attività di ricerca e selezione delle candidature, anche quando conducano alla mancata ammissione alle successive fasi della procedura.
Da dove nasce il nuovo reato
L’introduzione di una specifica fattispecie penale era già prevista dalla legge 23 settembre 2025, n. 132.
L’articolo 24, comma 5, ha infatti delegato il Governo a introdurre «autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di colpa, incentrate sull’omessa adozione o sull’omesso adeguamento di misure di sicurezza», tenendo conto anche dell’effettivo livello di controllo esercitato dal soggetto sul sistema di intelligenza artificiale.
La stessa disposizione contiene la delega in materia di responsabilità civile, dalla quale derivano le nuove regole dirette ad agevolare la tutela del danneggiato.
La legge n. 132/2025 era già intervenuta, peraltro, sul codice penale, introducendo l’aggravante comune prevista dall’articolo 61, n. 11-undecies, nonché il nuovo delitto di illecita diffusione di contenuti generati o alterati mediante sistemi di intelligenza artificiale, previsto dall’articolo 612-quater c.p. e punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Il decreto approvato il 4 agosto completa quindi un intervento penalistico già avviato nel 2025.
Il nuovo articolo 437-bis del codice penale
Anche la collocazione sistematica della nuova disposizione è significativa.
L’articolo 437 c.p. punisce l’omissione o la rimozione dolosa di cautele destinate a prevenire disastri o infortuni sul lavoro. Il nuovo articolo 437-bis viene inserito immediatamente dopo questa disposizione, collocando la sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio nell’ambito dei reati diretti alla tutela della pubblica incolumità.
Secondo lo schema approvato in via preliminare il 10 giugno 2026, la nuova fattispecie riguarda chi, nelle fasi di progettazione, addestramento, produzione, immissione sul mercato o utilizzo professionale di un sistema ad alto rischio, ometta le misure tecniche necessarie a prevenire malfunzionamenti o alterazioni del sistema oppure le misure di sorveglianza umana previste dalla disciplina.
La pena prevista nello schema è la reclusione da uno a cinque anni quando dall’omissione deriva un pericolo concreto per la vita o l’incolumità individuale e da due a otto anni quando il pericolo riguarda l’incolumità pubblica o la sicurezza dello Stato.
Il comunicato relativo all’approvazione definitiva segnala però una modifica importante rispetto al testo di giugno. A seguito dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, dal Garante privacy e dalla Conferenza unificata, «è stata dettagliata in una previsione autonoma la posizione dell’utilizzatore professionale di sistemi ad alto rischio che ometta intenzionalmente di adottare misure di sorveglianza umana».
Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale sarà quindi decisivo per comprendere l’esatta estensione della responsabilità dell’impresa che utilizza il sistema senza averlo progettato o prodotto, nonché il requisito soggettivo richiesto per la punibilità.
Quando l’omissione diventa penalmente rilevante
Un aspetto deve essere tenuto distinto fin dall’inizio: la violazione dell’AI Act e la responsabilità penale non coincidono.
La nuova fattispecie, per come emerge dallo schema disponibile, non punisce la semplice inosservanza di un obbligo tecnico o documentale. È necessario che dall’omissione derivi un pericolo concreto per uno dei beni giuridici individuati dalla norma.
Non ogni irregolarità relativa a un sistema ad alto rischio assume quindi rilevanza penale. Il pericolo deve essere effettivo e dovrà essere accertato nel caso concreto.
Ne consegue che i diversi piani di responsabilità possono procedere autonomamente. Una carenza nella documentazione o negli adempimenti previsti dall’AI Act può determinare conseguenze amministrative senza integrare il reato; allo stesso tempo, la mera esistenza di documenti formalmente corretti non esclude la responsabilità penale quando le misure di sicurezza o di sorveglianza risultino in concreto inadeguate e abbiano determinato il pericolo richiesto dalla fattispecie.
La concreta esposizione al rischio dipenderà inevitabilmente dal settore e dalla funzione svolta dal sistema. I problemi più rilevanti potranno emergere nei contesti nei quali un malfunzionamento sia in grado di incidere direttamente sulla salute o sulla sicurezza delle persone, come la sanità, l’industria, i trasporti, l’energia e le infrastrutture.
Altre applicazioni dell’intelligenza artificiale potranno invece presentare rischi significativi sotto il profilo amministrativo, civilistico o della tutela dei diritti fondamentali senza che sia necessariamente configurabile il pericolo per la vita o l’incolumità richiesto dall’articolo 437-bis.
Sul piano soggettivo, infine, la disposizione non sembra individuare preventivamente una determinata carica societaria come responsabile. Saranno quindi centrali la distribuzione concreta delle competenze, i poteri decisionali, le deleghe e l’effettiva capacità di intervenire sul sistema. Anche sotto questo profilo sarà essenziale verificare il testo definitivo della disposizione.
Responsabilità dell’ente e modello 231
La novità assume particolare rilievo anche sul piano della responsabilità amministrativa degli enti.
Lo schema di decreto introduce nel D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il nuovo articolo 25-vicies, dedicato ai reati commessi mediante l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale. Tra i reati presupposto sono ricompresi sia il nuovo articolo 437-bis sia il delitto previsto dall’articolo 612-quater c.p. in materia di illecita diffusione di contenuti generati o alterati mediante IA.
L’intervento riguarda quindi anche le imprese che non sviluppano sistemi di intelligenza artificiale, ma li utilizzano all’interno dei propri processi.
Quando ricorrono i presupposti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, il reato commesso nell’interesse o a vantaggio della società può infatti determinare una responsabilità autonoma dell’ente.
Per le imprese già dotate di un modello organizzativo, la nuova disciplina rende quindi necessario verificare se la mappatura dei rischi tenga adeguatamente conto dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali e, soprattutto, nei settori nei quali un malfunzionamento potrebbe incidere sulla sicurezza delle persone.
Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla sorveglianza umana. Non sarà sufficiente prevederla genericamente in una procedura interna: dovranno essere individuati i soggetti incaricati, le competenze richieste, i poteri effettivamente attribuiti e le modalità attraverso le quali gli interventi vengono documentati.
Come per ogni modello organizzativo, infatti, ciò che assume rilievo non è la mera esistenza del protocollo, ma la sua effettiva attuazione.
Le nuove regole per chi subisce un danno
Il decreto interviene anche sulla responsabilità civile, introducendo strumenti destinati a ridurre le difficoltà probatorie che possono incontrare coloro che subiscono un danno derivante dall’utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale.
Secondo il comunicato del Consiglio dei ministri, il danneggiato potrà beneficiare del «l’accesso alla documentazione tecnica del sistema, la presunzione del nesso di causalità, un foro alternativo prossimo alla residenza del danneggiato e l’azione diretta nei confronti dell’assicurazione».
Si tratta di previsioni particolarmente rilevanti perché intervengono su uno dei problemi principali delle controversie relative ai sistemi algoritmici: l’asimmetria informativa tra il soggetto che ha subito il danno e chi dispone delle informazioni sul funzionamento del sistema.
L’accesso alla documentazione tecnica dovrebbe consentire al danneggiato di acquisire elementi che normalmente rimarrebbero nella disponibilità del produttore o dell’utilizzatore. La disciplina sul nesso causale dovrebbe invece incidere sulla distribuzione dell’onere probatorio, mentre l’azione diretta verso l’assicuratore rafforza la tutela sul piano della concreta soddisfazione del credito risarcitorio.
Per le imprese, questa evoluzione attribuisce alla documentazione tecnica una funzione ulteriore rispetto alla mera compliance. Le informazioni predisposte e conservate in applicazione dell’AI Act potranno infatti assumere un ruolo decisivo anche nel successivo contenzioso civile.
A questo quadro si affianca la direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che include espressamente il software nella nozione di prodotto e si applica ai prodotti immessi sul mercato dopo il 9 dicembre 2026.
Le due discipline devono essere tenute distinte: l’AI Act riguarda principalmente i requisiti e gli obblighi connessi all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, mentre la nuova disciplina della responsabilità da prodotto interviene direttamente sul versante risarcitorio.
Quando entreranno in vigore le sanzioni
Il decreto nazionale deve essere letto insieme alle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2026/1744, il Digital Omnibus, entrato in vigore il 27 luglio 2026.
Secondo il comunicato del Governo, il testo sulla governance «è stato inoltre aggiornato alle modifiche apportate al regolamento sull’intelligenza artificiale dal regolamento (UE) 2026/1744, con un rinvio che condiziona l’entrata in vigore delle sanzioni all’effettiva entrata in vigore dei corrispondenti obblighi e divieti».
La conseguenza è che lo slittamento degli obblighi relativi ai sistemi ad alto rischio si riflette anche sulle corrispondenti sanzioni amministrative nazionali. Per gli obblighi differiti dal Digital Omnibus occorrerà quindi fare riferimento alle nuove date del 2 dicembre 2027 e del 2 agosto 2028, mentre rimangono ferme le decorrenze delle disposizioni già applicabili.
Il comunicato descrive inoltre il sistema sanzionatorio nazionale come «graduato e proporzionato, con limiti massimi inferiori a quelli previsti dal regolamento europeo» e con la possibilità di adottare misure non pecuniarie per le violazioni caratterizzate da minore offensività.
Questo coordinamento riguarda però il regime sanzionatorio amministrativo. La responsabilità penale e quella civile seguono invece le rispettive disposizioni e dovranno essere valutate alla luce delle specifiche date di entrata in vigore dei decreti.
Che cosa devono verificare ora le imprese
Prima ancora di predisporre nuovi documenti, è necessario conoscere quali sistemi di intelligenza artificiale siano effettivamente utilizzati all’interno dell’organizzazione.
La ricognizione dovrebbe individuare i sistemi impiegati, le finalità per le quali vengono utilizzati, i processi nei quali intervengono, i soggetti che ne hanno autorizzato l’introduzione e il ruolo che assumono nelle decisioni aziendali. Soltanto dopo questa mappatura è possibile stabilire quali sistemi possano rientrare nell’alto rischio e quali misure siano effettivamente necessarie.
Particolare attenzione merita la sorveglianza umana, proprio perché costituisce uno dei profili direttamente considerati dalla nuova fattispecie penale. L’impresa dovrebbe poter individuare chi esercita il controllo, quali competenze possiede, quali poteri gli sono attribuiti e in che modo vengono registrati gli eventuali interventi sul funzionamento del sistema.
Per gli enti già dotati di un modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 sarà inoltre necessario verificare l’impatto dei nuovi reati presupposto sulla mappatura dei rischi, sui protocolli esistenti e sui flussi informativi verso l’organismo di vigilanza.
Infine, devono essere rivisti i rapporti con i fornitori. Nei contratti assumono particolare rilievo la disponibilità della documentazione tecnica, l’accesso ai log, la comunicazione dei limiti conosciuti del sistema e delle possibili modalità di malfunzionamento, nonché la ripartizione delle responsabilità nell’ipotesi in cui dall’utilizzo del sistema derivi un danno a terzi.
Il metodo per effettuare questa ricognizione è approfondito nella pagina dedicata all’adeguamento all’AI Act.
L’approvazione dei decreti segna, in definitiva, un passaggio significativo nell’attuazione nazionale dell’AI Act. La conformità dei sistemi di intelligenza artificiale non rileva più soltanto sul piano delle sanzioni amministrative: nei casi più gravi, l’omessa adozione delle misure di sicurezza può coinvolgere la responsabilità personale di chi esercita concretamente i poteri sul sistema, quella dell’ente ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e il successivo contenzioso risarcitorio.
Proprio per questo, una volta pubblicati i decreti in Gazzetta Ufficiale, sarà necessario verificare il testo definitivo delle nuove disposizioni e coordinare gli adempimenti già previsti dall’AI Act con il nuovo quadro penale, civilistico e organizzativo.

