Illustrazione: un ufficiale della Guardia di Finanza mostra un tablet con il saldo di un portafoglio di cripto-attivita e consegna le chiavi di un'auto sequestrata, mentre l'interessato cede il proprio dispositivo; sullo sfondo il veicolo caricato sul carro attrezzi

Confisca dei beni: le nuove regole toccano anche cripto-attività e patrimoni intestati a terzi

Il 14 luglio 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, uno schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2024/1260 sul recupero e la confisca dei beni, destinata a sostituire la precedente direttiva 2014/42/UE. Il provvedimento, ora all’esame parlamentare, allarga il perimetro della confisca ai beni trasferiti a terzi consapevoli e introduce, per la prima volta, una disciplina specifica per il sequestro e la confisca delle cripto-attività.

La confisca dei beni intestati a terzi consapevoli

Uno dei nodi più delicati della materia è sempre stato il trattamento dei beni non più nella disponibilità formale dell’autore del reato, perché trasferiti a un familiare, a un socio, a una società veicolo o a qualunque altro soggetto terzo. Lo schema di decreto introduce ora una disciplina espressa: il bene può essere confiscato anche quando è stato trasferito a un terzo, purché questi fosse consapevole, al momento del trasferimento, dello scopo elusivo perseguito da chi glielo ha ceduto.

Si tratta di un punto che riguarda da vicino non solo chi è direttamente coinvolto in un procedimento penale, ma chiunque intrattenga rapporti patrimoniali, contrattuali o creditizi con una controparte che risulti, anche solo in un momento successivo, indagata o condannata: donazioni, conferimenti in società, garanzie e persino compravendite a condizioni di mercato possono essere scrutinati per verificare se il terzo acquirente fosse, o dovesse essere, a conoscenza dell’operazione elusiva. La consapevolezza del terzo diventa così l’elemento su cui si gioca la tenuta dell’acquisto, ed è quindi essenziale poter documentare la genuinità e l’onerosità reale di ogni trasferimento patrimoniale rilevante.

Le cripto-attività entrano nel perimetro della confisca

La novità di maggior rilievo pratico riguarda però le cripto-attività. Fino ad oggi il sequestro e la confisca di criptovalute scontavano l’assenza di una disciplina dedicata, con soluzioni operative disomogenee tra le diverse autorità procedenti. Il decreto colma questo vuoto: le cripto-attività sequestrate dovranno essere trasferite, comprensive delle chiavi crittografiche private ove disponibili, al Fondo Unico Giustizia, oppure custodite con modalità idonee a garantire il controllo esclusivo dell’autorità procedente. Presso il Fondo Unico Giustizia sarà istituito un servizio dedicato alla gestione del portafoglio di cripto-attività confiscate.

Il provvedimento amplia inoltre il catalogo della confisca cosiddetta “allargata” – quella che colpisce l’intero patrimonio sproporzionato rispetto al reddito dichiarato, e non solo il provento diretto del reato – includendovi nuovi reati di particolare allarme sociale, tra cui alcune fattispecie informatiche. Per chi detiene, scambia o custodisce cripto-attività, anche per finalità lecite, la conseguenza pratica è che l’origine e la tracciabilità delle risorse impiegate assumono un rilievo probatorio nuovo, non diverso da quello che oggi riguarda la provvista di un conto corrente o di un investimento tradizionale.

Il correttivo: la correlazione temporale a tutela della proporzionalità

A bilanciare l’ampliamento dei poteri ablatori, lo schema di decreto introduce un requisito di garanzia per l’interessato, in coerenza con i principi più volte affermati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di proporzionalità delle misure ablative: la confisca allargata dovrà rispettare una correlazione temporale tra il momento di acquisizione del bene e quello dell’attività criminosa contestata. Un patrimonio costituito in epoca del tutto estranea alla condotta illecita, e privo di ogni collegamento con essa, non potrà quindi essere aggredito solo perché sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati.

Va ricordato che si tratta, ad oggi, di uno schema approvato in esame preliminare: il testo dovrà ancora ricevere i pareri delle Commissioni parlamentari e potrà subire modifiche prima dell’adozione definitiva. Merita comunque attenzione fin da ora, perché segna la direzione in cui si muove il legislatore su un terreno – quello dei rapporti con soggetti terzi e delle cripto-attività – che riguarda un numero crescente di operazioni patrimoniali e societarie.

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