Se l’Amministrazione finanziaria annulla in autotutela un atto illegittimo solo a seguito dell’impugnazione dello stesso da parte del contribuente, la cessazione della materia del contendere non giustifica automaticamente la compensazione delle spese.
Il giudice tributario, infatti, deve applicare il principio della soccombenza virtuale e, qualora ritenga di compensare le spese, deve indicare espressamente le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la deroga alla regola generale della soccombenza.
Il principio è stato affermato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto con la sentenza n. 22/2026, accogliendo l’appello proposto dall’Avv. Edoardo Gloria nell’interesse dei contribuenti e riformando la decisione di primo grado con cui la Corte aveva dichiarato cessata la materia del contendere dopo l’annullamento degli atti in autotutela ma aveva compensato le spese senza fornire alcuna motivazione sul punto.
La pronuncia è particolarmente interessante perché chiarisce che l’annullamento disposto dall’Ufficio non fa venir meno i costi e le spese che il contribuente ha dovuto sostenere per ottenere il riconoscimento delle proprie ragioni.
Indice
- Il caso: atti notificati a chi aveva rinunciato all’eredità
- Perché le spese non possono essere compensate senza motivazione
- Quando opera la soccombenza virtuale
- L’annullamento in autotutela non fa venir meno il diritto al rimborso delle spese
- Autotutela obbligatoria e spese di difesa
- Quali documenti è importante conservare
- Cosa fare se il giudice compensa le spese
Il caso: atti notificati a chi aveva rinunciato all’eredità
La controversia riguardava alcuni contribuenti ai quali erano state notificate intimazioni di pagamento relative a debiti tributari di un familiare deceduto.
L’Amministrazione li aveva considerati eredi, nonostante avessero già formalmente rinunciato all’eredità e tale circostanza risultasse dalla documentazione conosciuta dall’Ufficio.
Al fine di evitare la consolidazione della pretesa tributaria illegittimamente avanzata, i contribuenti si vedevano quindi costretti a rivolgersi ad un professionista per contestare gli atti.
Solo a seguito della presentazione del ricorso giudiziale l’Agenzia delle Entrate riconosceva l’errore, disponendo l’annullamento in autotutela degli atti impugnati.
Tuttavia, nonostante l’annullamento predetto, l’Ufficio rifiutava il rimborso delle spese sostenute per l’attività difensiva svolta dall’avvocato.
Così, a fronte del mancato rimborso da parte dell’Amministrazione finanziaria, il giudizio proseguiva soltanto per quanto riguardava la questione relativa alle spese.
Il giudice di primo grado dichiarava cessata la materia del contendere, ma disponeva la compensazione delle spese di lite senza spiegare perché i contribuenti, pur avendo ottenuto l’annullamento di atti illegittimi, dovessero sopportare i costi della propria difesa.
La decisione veniva quindi impugnata limitatamente a questo capo.
Perché le spese non possono essere compensate senza motivazione
La regola generale è contenuta nell’articolo 15 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui la parte soccombente è tenuta a rimborsare le spese del giudizio.
La compensazione rappresenta un’eccezione e può essere disposta, ai sensi del comma 2, soltanto in presenza di soccombenza reciproca oppure di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate.
Non è quindi sufficiente che il giudice disponga semplicemente la compensazione nel dispositivo, ma deve essere possibile comprendere quale circostanza abbia giustificato la deroga al principio secondo cui le spese seguono la soccombenza.
È proprio questo il primo vizio individuato dalla Corte veneta.
La sentenza di primo grado non conteneva infatti alcuna argomentazione sull’unico punto rimasto effettivamente controverso, ossia chi dovesse sostenere le spese rese necessarie dall’emanazione degli atti successivamente annullati.
In casi di questo tipo, dunque, una compensazione priva di motivazione non costituisce una semplice scelta discrezionale del giudice, ma integra un vizio della decisione suscettibile di essere fatto valere in appello.
Quando opera la soccombenza virtuale
Una volta rilevato il difetto di motivazione, il problema diventa stabilire quale parte sarebbe risultata soccombente se la controversia fosse stata decisa nel merito.
È il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.
L’annullamento dell’atto in autotutela determina infatti la cessazione della materia del contendere, ma non impedisce al giudice di valutare quale sarebbe stato il presumibile esito della lite e di regolare conseguentemente le spese.
Nel caso deciso dalla Corte veneta, l’illegittimità degli atti non era più controversa, giacché era stata la stessa Amministrazione a riconoscerla attraverso l’annullamento in autotutela.
La Corte ha quindi individuato due elementi particolarmente rilevanti ai fini della condanna alle spese: l’annullamento deve essere intervenuto dopo la sollecitazione del contribuente e deve risultare che quest’ultimo abbia effettivamente sostenuto costi per ottenere tale risultato.
Nel caso esaminato ricorrevano entrambe le condizioni, poiché l’Ufficio aveva eliminato gli atti soltanto dopo l’intervento del difensore e i contribuenti avevano documentato le spese sostenute per far valere le proprie ragioni.
In una situazione simile, la cessazione della materia del contendere non fa venir meno la soccombenza dell’Amministrazione ma dimostra, al contrario, che l’intervento del contribuente era necessario per ottenere la rimozione dell’atto illegittimo.
L’annullamento in autotutela non fa venir meno il diritto al rimborso delle spese
L’Agenzia delle Entrate aveva sostenuto che l’attività professionale fosse stata svolta essenzialmente nella fase amministrativa e che, per questa ragione, non potesse trovare applicazione la disciplina delle spese processuali.
La Corte non ha accolto questa impostazione.
Il punto decisivo non è infatti la qualificazione formale della fase nella quale è stata svolta l’attività, ma la sua effettiva necessità.
Se il contribuente riceve un atto illegittimo ed è costretto a incaricare un professionista per ottenerne l’annullamento, il successivo esercizio dell’autotutela non fa venir meno il costo che proprio l’errore dell’Amministrazione ha reso necessario.
Diversamente ragionando si arriverebbe a un risultato difficilmente conciliabile con il principio di causalità: l’Amministrazione potrebbe emanare un atto illegittimo, costringere il contribuente a sostenere spese per contestarlo e sottrarsi al relativo rimborso semplicemente annullandolo prima della decisione del giudice.
È proprio il principio di causalità, oltre a quello della soccombenza virtuale, a impedire una simile conclusione.
Autotutela obbligatoria e spese di difesa
Il quadro è oggi rafforzato dalla nuova disciplina dello Statuto dei diritti del contribuente.
L’articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212 disciplina infatti l’autotutela obbligatoria e impone all’Amministrazione finanziaria di procedere all’annullamento, anche senza istanza di parte e anche in pendenza di giudizio, in presenza delle ipotesi di manifesta illegittimità individuate dalla disposizione.
Tra queste figura espressamente l’errore di persona.
Quando ricorre una delle ipotesi nelle quali l’Amministrazione avrebbe dovuto intervenire autonomamente, il fatto che l’annullamento sia disposto soltanto dopo l’attività del contribuente assume particolare rilievo anche ai fini delle spese.
Se è stato necessario rivolgersi a un professionista per ottenere un risultato che l’Amministrazione avrebbe dovuto conseguire d’ufficio, diventa infatti ancora più difficile giustificare l’addebito al contribuente dei costi sostenuti per rimuovere l’atto illegittimo.
Per le ulteriori ipotesi di illegittimità o infondatezza resta invece la disciplina dell’autotutela facoltativa prevista dall’articolo 10-quinquies dello Statuto.
Quali documenti è importante conservare
Il riconoscimento delle spese non dipende soltanto dalla fondatezza della contestazione. Occorre anche poter dimostrare che l’intervento del professionista è stato necessario e che il relativo costo è stato effettivamente sostenuto.
È quindi importante conservare la documentazione che consente di ricostruire la sequenza della vicenda: l’atto contestato, l’istanza di autotutela o il ricorso presentato, il successivo provvedimento di annullamento e l’eventuale richiesta di rimborso delle spese rivolta all’Amministrazione.
Allo stesso modo deve essere documentata l’attività professionale svolta e il relativo costo.
La sentenza attribuisce espressamente rilievo all’effettività della spesa. Non basta quindi sostenere in astratto che il contribuente abbia dovuto ricorrere a un difensore: occorre essere in grado di dimostrarlo.
La documentazione assume particolare importanza anche per provare che l’annullamento non sia intervenuto spontaneamente, ma sia stato determinato proprio dall’iniziativa assunta dal contribuente.
Cosa fare se il giudice compensa le spese
Quando il giudice dichiara cessata la materia del contendere a seguito dell’annullamento in autotutela e compensa le spese senza indicarne le ragioni, il relativo capo della sentenza può essere impugnato.
Il primo profilo riguarda l’assenza della motivazione richiesta dall’articolo 15 del D. Lgs. n. 546/1992. Se non vi è soccombenza reciproca, il giudice deve infatti dare conto di quali siano le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione.
Il secondo riguarda l’applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Occorre dimostrare che, senza l’annullamento in autotutela, il ricorso avrebbe avuto ragionevole probabilità di essere accolto e che proprio l’illegittimità dell’atto ha reso necessaria l’attività difensiva.
La sentenza n. 22/2026 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto conferma quindi un principio semplice, ma importante: l’autotutela non può trasformarsi in uno strumento attraverso il quale l’Amministrazione elimina tardivamente un atto illegittimo lasciando al contribuente il costo necessario per farne riconoscere l’errore.
Quando l’annullamento interviene soltanto dopo l’iniziativa del contribuente e le spese sostenute sono documentate, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell’Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.

