Ipoteca sugli immobili
Agenzia delle Entrate-Riscossione può iscrivere ipoteca solo per debiti pari o superiori a 20.000 euro, e non può pignorare l’immobile che sia l’unica proprietà del debitore, adibito ad abitazione principale e non di lusso. Sono le due garanzie che il contribuente oppone più spesso, ma non le uniche.
L’ipoteca rappresenta una misura cautelativa per tutelare il credito. Può essere iscritta solo per debiti pari o superiori a 20.000 euro, per un importo pari al doppio del credito complessivo da recuperare. Questo limite è stabilito dall’art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, come modificato dall’art. 52 del D.L. n. 69/2013. Prima dell’iscrizione, l’Agenzia invia al contribuente una comunicazione preventiva, concedendo 30 giorni per regolarizzare la situazione. In assenza di pagamento o rateizzazione entro tale termine, l’ipoteca viene registrata presso la conservatoria competente, e il contribuente ne riceve notifica. La cancellazione dell’ipoteca avviene solo con il pagamento totale del debito o l’emissione di uno sgravio integrale.
Pignoramento immobiliare
Qualora il debito resti insoluto dopo l’iscrizione dell’ipoteca e non siano adottati provvedimenti di rateizzazione o sgravio, può essere avviata l’esecuzione forzata, ossia il pignoramento. Questo, regolato dall’art. 76 del Dpr n. 602/1973 (modificato dall’art. 50 del Dl n. 152/2021), è ammesso solo se:
- Il credito supera i 120.000 euro.
- Il valore degli immobili del debitore eccede i 120.000 euro e siano trascorsi almeno sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca senza pagamento, rateizzazione o provvedimenti di sgravio.
La normativa vieta il pignoramento quando l’immobile:
- È l’unico immobile di proprietà del debitore.
- È utilizzato come abitazione principale (con residenza anagrafica).
- Non è di lusso secondo i criteri del decreto ministeriale del 2 agosto 1969.
- Non rientra nelle categorie A/8 (ville), A/9 (castelli e palazzi storici o artistici).
Pignoramento presso terzi
Questo tipo di pignoramento interessa i crediti del debitore nei confronti di terzi, come conti correnti o stipendi. In tal caso, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ordina direttamente al terzo (ad esempio, il datore di lavoro o la banca) di versare quanto dovuto. Tuttavia, ci sono limiti precisi:
- Per stipendi fino a 2.500 euro, la quota pignorabile è di un decimo.
- Tra 2.500 e 5.000 euro, la quota è di un settimo.
- Oltre i 5.000 euro, è di un quinto. Gli stessi limiti si applicano al trattamento di fine rapporto (TFR). Per i conti correnti, l’ultimo stipendio accreditato è sempre escluso dal pignoramento.
Infine, per le pensioni, l’importo pignorabile riguarda solo la quota eccedente i 1.000 euro, mentre quelle inferiori a tale cifra sono impignorabili, come previsto dall’art. 545, comma ottavo, del codice di procedura civile.

